Inammissibile l’opposizione autonoma all’ordine di allontanamento del questore (Cass. civ. Sez. I n. 14396 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il questore, ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, ordina allo straniero colpito da decreto di espulsione di lasciare il territorio dello Stato non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento di opposizione all’espulsione. Non è configurabile un nesso di strumentalità necessaria tra i due provvedimenti, potendo essi essere adottati in tempi diversi. L’esclusione dell’impugnazione autonoma non comporta carenza di tutela giurisdizionale, poiché l’ordine non incide sulla libertà personale dell’espulso e il controllo sui presupposti resta demandato al giudice penale, che può disapplicare l’atto presupposto illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore, dopo il rigetto della richiesta di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione, escludendo l’impugnabilità autonoma dell’ordine e ritenendo comunque infondata la doglianza nel merito.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 13, comma ottavo, del d.lgs. n. 286/1998 e del Regolamento UE n. 604/2013, e sostenendo che l’ordine si poneva in contrasto con il giudicato formatosi sulla regolarità del suo soggiorno. Il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza per la peculiarità della fattispecie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 non configura un nesso di strumentalità necessaria tra l’ordine di allontanamento e il decreto di espulsione, potendo i due provvedimenti essere adottati anche in tempi diversi.
Nel caso concreto, il ricorrente stesso aveva ammesso di essere stato raggiunto da decreti di espulsione prefettizi, in esecuzione di uno dei quali era stato disposto il trattenimento e poi l’allontanamento. Non poteva quindi trovare applicazione il principio che impone un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13, comma ottavo, quando l’ordine sia emesso in carenza di un precedente decreto di espulsione impugnabile.
La Corte ha precisato che, quando l’allontanamento sia disposto in esecuzione di un decreto di espulsione, esso non incide sulla libertà personale dell’espulso, non essendo questi ristretto presso un centro né sottoposto ad accompagnamento coattivo. Il controllo sui presupposti resta demandato al giudice penale, nel giudizio sull’imputazione per trattenimento senza giustificato motivo, potendo in quella sede disapplicarsi l’atto presupposto illegittimo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, in quanto rivolti contro argomentazioni svolte solo ad abundantiam. Dichiarata l’inammissibilità, il giudice si spoglia della potestas iudicandi: le considerazioni di merito restano prive di effetti e non sussiste onere di impugnarle, dovendo la parte censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, vera ragione della decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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