Inammissibile l’impugnazione della parte vittoriosa per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24099 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza in senso sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca per effetto della decisione, e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare dall’eventuale accoglimento del gravame. Ne consegue che il convenuto non è legittimato a impugnare la pronuncia con cui il giudice, ravvisando un ostacolo processuale, abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda anziché esaminarla nel merito. Tale difetto di interesse permane anche avverso la sentenza d’appello che abbia definito la controversia in rito mediante declaratoria di non luogo a provvedere, senza adottare alcuna statuizione idonea al giudicato. La parte vittoriosa non può impugnare al solo fine di ottenere una modifica della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 373/2022, dichiarò inammissibile l’impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, per essere stata introdotta nelle forme del rito ordinario anziché del rito speciale, nonostante l’assunzione anteriore al 7 marzo 2015. Avverso tale decisione propose appello la sola società datrice, insistendo per una pronuncia di merito; l’appellata si limitò a chiedere il rigetto del gravame e la conferma integrale delle statuizioni di primo grado.

La Corte d’Appello di Milano, pur rilevando l’errore del primo giudice — che avrebbe dovuto disporre la conversione del rito — e dopo aver affrontato il merito, dichiarò non luogo a provvedere, compensando le spese del doppio grado, poiché la lavoratrice non aveva riformulato le domande originarie. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre motivi e li dichiara inammissibili, spostando l’analisi sul piano dell’interesse ad impugnare. Richiamando un principio consolidato (Cass. n. 6546 del 2004; Cass. n. 8934 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 38054 del 2022), si ribadisce che l’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa a una statuizione capace di recare pregiudizio.

Il Collegio richiama quindi la regola secondo cui il convenuto non può considerarsi soccombente — e difetta di interesse ad impugnare — quando il giudice abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda anziché esaminarla nel merito (Cass. n. 2284 del 1991; Cass. n. 4903 del 1998; Cass. n. 5229 del 1998). Lo stesso principio è stato applicato alle ipotesi di domanda improponibile o improcedibile (Cass. n. 12960 del 2001; Cass. n. 13069 del 2003).

Si esclude, inoltre, che la parte vittoriosa possa impugnare per ottenere una mera modifica della motivazione, ancorché prospettando un’utilità per future controversie analoghe (Cass. n. 4168 del 1997; Cass. n. 21652 del 2014).

Applicando tali principi, l’impugnazione della società avverso la sentenza di primo grado era in radice inammissibile, per difetto di interesse derivante dall’assenza di soccombenza: non basta l’aspirazione a una pronuncia di merito. Il difetto permane anche rispetto alla sentenza d’appello che ha definito la controversia in rito, poiché questa non contiene alcuna decisione idonea al giudicato e non arreca conseguenze pregiudizievoli alla ricorrente. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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