Inammissibile il riesame dell’interpretazione dell’atto costitutivo di ATI (Cass. civ. Sez. III n. 10693 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione temporanea di imprese, l’interpretazione dell’atto costitutivo e delle sue clausole costituisce tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità. Il controllo di legittimità è ammesso solo se la ricorrente indichi specificamente i canoni legali di ermeneutica asseritamente violati e chiarisca in qual modo il giudice di merito se ne sia discostato, ovvero denunci una motivazione inadeguata, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, pur invocando formalmente la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, si risolva nel contrapporre una diversa e personale lettura a quella svolta e motivata dal giudice del merito, sollecitando un riesame della quaestio facti precluso alla Corte. Analogamente inammissibile è il motivo che censuri la valutazione delle prove senza precisare dove e quando le circostanze dedotte siano state introdotte nel giudizio di merito.
Il Fatto
Una società aveva fatto parte di un’associazione temporanea di imprese partecipante a un appalto pubblico, nel quale rivendica di avere assunto la sola qualifica di impresa cooptata, e non quella di impresa associata. La stazione appaltante aveva escusso la polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia assicurativa, la quale aveva poi agito in regresso nei confronti dei debitori ingiunti.
Il Tribunale aveva attribuito alla polizza la natura di contratto di assicurazione e non di contratto autonomo di garanzia, accogliendo l’opposizione dei debitori. La Corte d’Appello, in riforma, aveva qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia e riconosciuto il diritto della compagnia alla rivalsa verso tutti i partecipanti all’ATI. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che l’impugnazione investe la sentenza d’appello solo nella parte in cui la ricorrente è stata ritenuta obbligata a restituire alla compagnia, garante solvente, le somme corrisposte al creditore beneficiario. Non è invece impugnata la parte in cui la polizza è stata qualificata come contratto autonomo di garanzia e in cui è stato riconosciuto il diritto della compagnia di agire in regresso verso tutti i soggetti partecipanti all’ATI. Su tali profili si è formato il giudicato.
Nel merito, l’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 1711 cod. civ., oltre alla violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., lamentando che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la ricorrente associata e concorrente, pur essendosi essa autodefinita impresa cooptata al 20%. La censura, osserva la Corte, si sostanzia nell’esame comparativo del capo di sentenza impugnato con le fonti di prova documentali, cioè in un attacco alla valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie che i giudici d’appello hanno svolto con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
Quanto agli ulteriori profili, la ricorrente non precisa se, dove e quando le circostanze dedotte siano state svolte nel contesto processuale, con conseguente inammissibilità per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Né vale la formale invocazione del vizio di violazione di legge: nell’esame delle clausole dell’atto costitutivo dell’ATI il ricorso si risolve nel contrapporre una personale interpretazione a quella resa dal giudice di merito, sollecitando un riesame della quaestio facti precluso in sede di legittimità.
La Corte richiama il principio per cui l’interpretazione di un atto negoziale è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inadeguata, richiamando Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013 e Cass. n. 2465 del 2015. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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