Frode alla legge e pluralità di contratti a termine: limiti probatori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23630 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pluralità di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, la mancanza di temporaneità dell’esigenza produttiva non integra di per sé gli estremi della frode alla legge. La direttiva 1999/70/CE, attuativa dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, non impone la temporaneità dell’esigenza produttiva quale requisito di validità o di legittimo ricorso al contratto a termine, diversamente dalla direttiva 2008/104/CE in materia di somministrazione di manodopera. La clausola 5 dell’accordo quadro si limita a prescrivere misure di prevenzione degli abusi, senza introdurre il requisito della temporaneità. La motivazione è apparente, e quindi nulla la sentenza, solo in caso di mancanza assoluta di motivi o di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito.

Il Fatto

Il lavoratore ha dedotto di aver prestato attività alle dipendenze di due società del medesimo gruppo in virtù di vari contratti a termine succedutisi da maggio 2016 ad agosto 2019. Ha chiesto al Tribunale la declaratoria di nullità del termine finale, l’accertamento di un rapporto a tempo indeterminato e la condanna delle società al pagamento dell’indennità risarcitoria. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’Appello ha respinto il gravame.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello per motivazione meramente apparente. Le società hanno resistito con controricorso. Dopo la pubblica udienza, il difensore del ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, per l’esistenza di una valida procura speciale, sebbene redatta in forma cartacea e poi digitalizzata e depositata con ricorso nativo digitale, richiamando Cass. sez. un. n. 2077/2024. Ha poi affermato l’irrilevanza della rinunzia al ricorso, in quanto tardiva: ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinunzia è possibile fino a quando non sia cominciata la relazione all’udienza pubblica, con la conseguenza che è priva di effetti la rinunzia successiva a tale termine preclusivo, secondo Cass. ord. n. 18531/2024 e Cass. ord. n. 21876/2007.

Nel merito, il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c., per avere la Corte territoriale adottato una motivazione apparente in ordine all’onere di allegazione della frode alla legge. Il motivo è stato giudicato infondato. Le Sezioni unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale integri un error in procedendo e comporti la nullità della sentenza solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La motivazione apparente ricorre solo quando essa non renda percepibili le ragioni della decisione, secondo Cass. SS.UU. n. 22232/2016.

Nel caso esaminato tali condizioni non ricorrono, essendo percepibile il percorso motivazionale della Corte territoriale, che ha ritenuto mancanti le allegazioni sufficienti in fatto per sostenere la prospettata frode alla legge. Le deduzioni del ricorrente erano dirette a prospettare la mancanza di temporaneità delle esigenze produttive: fatto ritenuto irrilevante e non idoneo a integrare le allegazioni necessarie.

La Corte ha evidenziato che la direttiva 1999/70/CE, diversamente dalla direttiva 2008/104/CE in materia di somministrazione, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14/10/2020 in causa C-681/18 e applicata da Cass. n. 23495/2022, non impone la temporaneità dell’esigenza produttiva quale requisito di validità del contratto a termine. La clausola 5 dell’accordo quadro si limita a stabilire misure di prevenzione degli abusi. Le circostanze dedotte dal ricorrente sono quindi estranee ai requisiti per il legittimo ricorso al contratto a termine.

La Corte ha inoltre rilevato che, in punto di fatto, il primo contratto è stato concluso con una società presso una sede e il secondo con l’altra società presso una sede diversa. Non può quindi parlarsi di rinnovo né di contratti successivi, vicende che postulano l’identità dei contraenti. Anche le proroghe intervenute non integrano un rinnovo in senso tecnico-giuridico. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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