Inammissibile il ricorso che contesta il giudizio di fatto su doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24145 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che censuri la ritenuta sussistenza della prova del credito contributivo, contestando il giudizio di fatto espresso dal giudice del merito in ordine alla riferibilità della pretesa ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Tale giudizio è insindacabile in cassazione, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito, tanto più in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado. Il motivo che non indichi dove e quando le circostanze contrarie siano state dedotte e allegate nel giudizio di merito non assolve l’onere di allegazione e non consente il sindacato di legittimità.
Il Fatto
Una società aveva appaltato le lavorazioni a un consorzio, che a sua volta le aveva affidate a una cooperativa. L’Inps, quale ente previdenziale, aveva emesso nei confronti della società committente un decreto ingiuntivo per il pagamento di contribuzioni da lavoro dipendente, sul presupposto della sua qualità di obbligata solidale ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
La società propose opposizione, respinta dal Tribunale. La Corte d’appello di Milano respinse il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Istituto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che al verbale ispettivo fosse stato attribuito valore di prova privilegiata, in assenza di allegazione delle buste paga e in contrasto con la documentazione successivamente prodotta dall’Istituto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stata accolta l’eccezione di mancata riferibilità dell’accertamento alla società, non essendovi prova che quanto preteso dall’Inps riguardasse i dipendenti impiegati nell’appalto.
La Corte, esaminati congiuntamente i due motivi, li ha dichiarati inammissibili. Essi, infatti, censuravano la ritenuta sussistenza della prova che la pretesa contributiva si riferisse proprio ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto oggetto di controversia, contestando così il relativo giudizio di fatto espresso dalla Corte del merito.
Tale giudizio è insindacabile in cassazione, perché di esclusiva competenza del giudice del merito, in particolare in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado, come nella specie. I motivi sono inoltre inammissibili perché non deducono dove e quando la società ricorrente abbia allegato le circostanze di segno contrario rispetto a quelle valorizzate dalla Corte d’appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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