Decadenza ripristinata e termine ex novo dal 6 luglio 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4523 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli, la decadenza di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, prevista dall’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, abrogata dall’art. 24 del D.L. n. 112 del 2008 e ripristinata dall’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, decorre ex novo dal 6 luglio 2011 anche per i provvedimenti adottati nel periodo intertemporale di non vigenza, purché la decadenza non fosse già maturata al 21 dicembre 2008. Il termine non si cumula con quello del procedimento amministrativo, poiché il principio della decorrenza dalla definizione del contenzioso presuppone che questa intervenga in vigenza della decadenza. La mancata impugnazione del provvedimento di esclusione dagli elenchi nel termine decadenziale preclude l’accertamento del diritto alla prestazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal disconoscimento, da parte dell’INPS, del lavoro agricolo in relazione ad alcuni anni e dal conseguente recupero delle indennità di disoccupazione erogate. Con provvedimenti di marzo e aprile 2010 l’ente previdenziale contestava l’indebita percezione delle prestazioni e cancellava il lavoratore dagli elenchi. Il ricorrente attivava il procedimento amministrativo, con ricorsi respinti il 3 giugno 2010 e il 16 luglio 2010; il ricorso giudiziario era depositato il 22 novembre 2011.

La Corte d’Appello di Bari, riformando parzialmente la decisione di primo grado, rigettava la domanda, rilevando la maturazione della decadenza di centoventi giorni, ripresa a decorrere dal 6 luglio 2011 e spirata il 6 novembre 2011. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi pongono la questione dell’applicazione della decadenza a una fattispecie in cui l’ente aveva adottato i provvedimenti nel periodo intertemporale di non vigenza della norma. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 24 del D.L. n. 112 del 2008 aveva abrogato la disciplina, poi ripristinata dall’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce corrispondente dall’Allegato A.

Il Collegio richiama i propri precedenti secondo cui la decadenza non è stata operante dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011 e, in applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 15352 del 2015, afferma che per i provvedimenti comunicati anteriormente al 6 luglio 2011 il termine di centoventi giorni ha ripreso a decorrere ex novo da tale data. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale regola: il ricorso, depositato il 22 novembre 2011, è tardivo.

Il terzo motivo prospetta la necessità di sommare al termine decadenziale quello di centoventi giorni del procedimento amministrativo, secondo il principio di Cass. n. 2898 del 2014. La Corte lo ritiene non conferente: nella specie il ricorso amministrativo è stato deciso con provvedimento espresso del 16 luglio 2010, e l’intero procedimento si è concluso prima dell’entrata in vigore del decreto che ha ripristinato la decadenza. Il calcolo operato dalla Corte d’Appello è quindi corretto e non irragionevole sul piano del diritto di difesa.

La medesima conclusione travolge il sesto motivo, con cui si dubita della legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 5, ove non interpretato nel senso del cumulo. Quanto al quarto motivo, la Corte ribadisce il fermo orientamento secondo cui l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce presupposto della prestazione, non riconoscibile in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione. Il quinto motivo resta assorbito.

Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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