Assunzione oltre il semestre e presunzione di liceità: no, resta la frode alla legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10391 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la causa ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge n. 223/1991 non opera solo in presenza di una presunzione assoluta di fraudolenza dell’assunzione effettuata entro il semestre dalla collocazione in mobilità. Il superamento del termine semestrale non integra, infatti, una presunzione assoluta di liceità dell’assunzione, ben potendo essere accertate altre e più articolate ipotesi di frode alla legge, caratterizzate dalla programmazione di licenziamenti e riassunzioni concordati nell’ambito del medesimo gruppo societario. La valutazione del giudice di merito non deve limitarsi al dato formale del rispetto degli indicatori normativi, ma deve sempre verificarne quello sostanziale, accertando se l’operazione abbia avuto la finalità di eludere la ratio antielusiva della disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti privi di positiva incidenza occupazionale.
Il Fatto
La controversia riguarda il diritto di una cooperativa sociale all’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991, per il periodo dal gennaio al luglio 2011, in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dodici lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Il datore di lavoro era subentrato nel servizio in precedenza appaltato a un’associazione temporanea di imprese composta da tre società, le stesse che avevano licenziato i dipendenti poi assunti. Il Tribunale di Palermo e, successivamente, la Corte d’appello di Palermo hanno rigettato l’opposizione all’avviso di addebito, ritenendo configurabile l’ipotesi ostativa di cui all’art. 8, comma 4-bis, legge n. 223/1991, per la sussistenza di un comune nucleo proprietario tra le società. Avverso la sentenza della Corte territoriale, la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava un error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., deducendo che la Corte d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione fatti contestati. La Corte di legittimità ha ritenuto la censura infondata, rilevando che il giudice del merito non aveva basato le proprie conclusioni su circostanze non contestate, ma sulla valutazione degli elementi probatori, nel rispetto dei criteri del prudente apprezzamento. La ricorrente, infatti, non aveva dedotto alcuna specifica violazione delle regole in materia di assunzione e valutazione delle prove, sicché la doglianza si risolveva in una mera rivalutazione delle fonti di prova, non censurabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo, la cooperativa deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 4 e 4-bis, legge n. 223/1991, contestando che la norma fosse stata interpretata dalla Corte territoriale come volta a punire l’intenzionalità fraudolenta a prescindere dalla regolarità dell’assunzione. La questione riguardava, in particolare, l’assunzione di uno dei dipendenti avvenuta oltre i sei mesi dal suo collocamento in mobilità. La Suprema Corte ha chiarito che se il termine semestrale costituisce una presunzione assoluta di fraudolenza dell’assunzione effettuata entro tale periodo, non può invece affermarsi l’esistenza di una presunzione speculare di liceità per le assunzioni successive alla scadenza del semestre.
La finalità antielusiva della disposizione consente, infatti, di accertare altre e più articolate ipotesi di frode alla legge, realizzate attraverso negoziazioni dirette a lucrare gli sgravi contributivi mediante la programmazione di licenziamenti e riassunzioni concordati in ambito societario. In tal senso, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui gli “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” e il “rapporto di collegamento o controllo” non sono limitati ai soli rapporti tipizzati dall’art. 2359 cod. civ., ma includono tutte le situazioni in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato, potendosi individuare un comune nucleo proprietario in grado di ideare un’operazione coordinata di ristrutturazione.
La Corte ha pertanto ritenuto che l’accertamento del giudice di merito, basato sulle cointeressenze e convergenze familiari tra i soci e sul subentro nel servizio, fosse correttamente sussumibile nella fattispecie astratta, attribuendo prevalenza all’interpretazione teleologica della norma in ragione della sua funzione antielusiva. Diversamente opinando, sarebbe sufficiente procedere all’assunzione del lavoratore il primo giorno successivo alla scadenza del semestre per vanificare del tutto le finalità della disposizione. Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese, è stato dichiarato inammissibile in quanto subordinato all’accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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