Passaggio diretto dei lavoratori al subentrante solo con trasferimento di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3278 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di successione nell’appalto di servizi non sussiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al passaggio diretto alle dipendenze dell’impresa subentrante. Il diritto al mantenimento del posto e dei diritti maturati presuppone l’accertamento in concreto di un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., con passaggio di beni di non trascurabile entità nella loro funzione unitaria e strumentale, ovvero di un know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa al gruppo di dipendenti. In difetto, opera il disposto dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto con la direttiva 2001/23/CE, che consente ma non impone di estendere la protezione dei lavoratori a ipotesi ulteriori. La verifica dei presupposti fattuali del trasferimento costituisce quaestio facti rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della società già gestore di un punto ristoro all’interno di uno scalo aeroportuale, impugnava il licenziamento collettivo intimato nel marzo 2014 a seguito del cambio di gestione. Chiedeva l’accertamento della illegittimità del recesso, del proprio diritto al passaggio diretto alle dipendenze della società subentrante e della nullità dell’accordo sindacale stipulato presso la Regione Lazio nel febbraio 2014, con applicazione del CCNL di categoria del comparto aeroportuale.
Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello di Roma confermava la decisione con diversa motivazione, escludendo l’esistenza di un diritto al passaggio diretto per assenza dei presupposti del trasferimento di ramo d’azienda. Il lavoratore ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla dedotta violazione dell’art. 2112 cod. civ. e della normativa comunitaria, e li dichiara inammissibili. Il giudice di merito, infatti, aveva verificato la legittimità del licenziamento collettivo e la correttezza del subentro sulla base delle domande proposte, che richiamavano sia la disciplina legale sia quella negoziale.
Le censure si traducono in critiche alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito nell’esercizio del libero apprezzamento delle prove. Esse mirano a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, poiché il ricorso per cassazione non è strumento per accedere a un terzo grado di giudizio. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee.
La Corte territoriale aveva rilevato che il ricorrente non aveva allegato né comprovato i presupposti applicativi dell’art. 2112 cod. civ., non trascrivendo i punti salienti dell’atto introduttivo e non cogliendo la ratio decidendi della sentenza. Il mantenimento dei diritti in caso di trasferimento di azienda soggiac e alla ricorrenza di specifici requisiti dettati dalla previsione legislativa, risultante dal recepimento delle direttive 1977/187/CE e 2001/23/CE.
In applicazione della disciplina nazionale e comunitaria, il diritto al passaggio diretto sorge ove una entità economica organizzata conservi la propria identità in occasione del trasferimento e si accerti una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese. In caso di successione nell’appalto non esiste un diritto al trasferimento automatico, occorrendo accertare il passaggio di beni di non trascurabile entità, del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa.
I motivi non denunciano un errore di sussunzione né l’omesso esame di un fatto decisivo, ma involgono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità. La verifica dei presupposti fattuali dell’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito; non è ravvisabile la violazione dell’art. 115 c.p.c., né quella dell’art. 2697 c.c., poiché il ricorrente lamenta solo l’errata valutazione dei mezzi istruttori. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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