Spese di lite sotto i minimi tabellari e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2438 del 01.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 è illegittima quando il giudice non indichi il sistema adottato e non motivi sullo scostamento rispetto ai valori tabellari. Il giudice deve liquidare le spese applicando l’art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014, con le riduzioni consentite dall’art. 4 del medesimo decreto. Il riconoscimento di importi significativamente inferiori alla soglia minima, in assenza di motivazione, integra violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza in parte qua e rinvio al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, l’accoglimento della domanda previdenziale e la condanna dell’Istituto alla riliquidazione della pensione e al pagamento dei ratei. Il giudice di appello, tuttavia, aveva liquidato le spese di lite in misura sensibilmente contenuta, riconoscendo importi esigui per entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014. L’Istituto resiste con controricorso. La causa è discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato fondato. La Corte muove dal rilievo che la liquidazione delle spese deve avvenire a norma dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014, tenendo conto dello scaglione di valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.

Il ricorrente aveva correttamente inquadrato la controversia nello scaglione compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, in coerenza con quanto riconosciutogli. Su questa base la Corte verifica che la liquidazione operata dal giudice di merito risulta inferiore ai minimi previsti dalle tariffe ratione temporis in vigore.

Applicando le riduzioni indicate dall’art. 4 del D.M. n. 55/2014, i valori medi diminuiti del 50% in relazione alle tre fasi del primo grado — esclusa quella istruttoria — conducono a un minimo di € 844,00. Per il secondo grado, considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale ridotte del 50% e la fase istruttoria ridotta del 70%, il minimo è pari a € 1.198,50.

La Corte rileva che il giudice di appello ha liquidato somme nettamente inferiori, segnatamente € 239,00 per il primo grado e € 335,00 per il secondo, senza indicare il sistema adottato e senza motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare. Ne deriva la violazione di legge denunciata.

La sentenza è pertanto cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *