Tariffa agevolata acqua, giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 24343 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con la quale l’utente del servizio pubblico di erogazione dell’acqua contesti l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’utente che deduca l’inadempimento di un obbligo contrattuale del somministrante — quale l’applicazione di una tariffa ridotta, qualunque ne debba essere la misura — propone una domanda di condanna all’adempimento e di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c. L’indeterminatezza della clausola che prevede la tariffa agevolata non incide sulla giurisdizione, potendo rilevare solo ai fini della nullità dell’oggetto, e ad essa sopperiscono le previsioni dell’art. 1561 c.c.

Il Fatto

La società che gestisce una struttura per la cura delle malattie mentali, accreditata col Servizio Sanitario Nazionale, stipula nel 2009 un contratto di somministrazione di acqua potabile con la società per azioni incaricata dai Comuni soci della captazione, trasporto e distribuzione dell’acqua. Il contratto rinvia, per la misura delle tariffe, al Regolamento di Servizi, che prevede all’art. 36 una tariffa variabile per fasce di consumo e all’art. 37 una tariffa di favore per categorie di utenti tra cui le “comunità”.

Nel 2015 l’utente conviene la società davanti al Tribunale di Catania, chiedendo il risarcimento del danno per l’inadempimento dell’obbligo di applicare la tariffa differenziata e la declaratoria di tale obbligo. Il Tribunale dichiara il proprio difetto di giurisdizione. La Corte d’appello accoglie il gravame, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti al Tribunale. La società ricorre per cassazione; la Terza Sezione civile, con ordinanza interlocutoria, rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite affrontano la questione di giurisdizione muovendo dalla prospettazione attorea. L’utente ha lamentato l’inadempimento di un obbligo contrattuale: l’applicazione di una tariffa ridotta rispetto a quella ordinaria, quale che ne dovesse essere la misura. La domanda proposta è dunque di condanna all’adempimento e di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., materia riservata al giudice ordinario.

La Corte richiama il proprio orientamento: la domanda con cui l’utente del servizio pubblico contesti l’importo preteso dal gestore introduce una controversia sul rapporto individuale di utenza e spetta al giudice ordinario (Sez. U n. 29593 del 2022; Sez. U n. 4584 del 2006). Irrilevante è stabilire se la clausola attribuisse una facoltà o un obbligo, poiché ciò attiene al merito e all’interpretazione del contratto.

Quanto all’indeterminatezza della misura della tariffa agevolata, essa non sposta la giurisdizione: il giudice di merito è chiamato a verificare l’adempimento, e l’eventuale indeterminatezza può rilevare solo ai fini della nullità dell’oggetto, non sul piano del petitum sostanziale. Ad essa sopperiscono, comunque, le previsioni dell’art. 1561 c.c.

Gli altri motivi sono rigettati. L’appello era chiaramente formulato e non generico ex art. 342 c.p.c.; la sentenza d’appello si fonda su una sola ratio decidendi; l’omessa pronuncia su un’eccezione processuale non è censurabile per violazione dell’art. 112 c.p.c., potendo al più integrare un error in procedendo. Il terzo motivo è inammissibile, essendo rimaste assorbite le questioni sulla misura della tariffa e sulla nozione di “comunità”. Il rigetto conferma la statuizione sulla giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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