Revocatoria dell’ipoteca per debito preesistente e onere probatorio del curatore (Cass. civ. Sez. I n. 20801 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento che eccepisca la revocatoria ordinaria, a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., dell’ipoteca iscritta a garanzia di un debito chirografario preesistente deve provare la preesistenza delle ragioni creditorie rimaste insoddisfatte e ammesse al passivo, nonché il mutamento qualitativo o quantitativo che il patrimonio del debitore ha subito per effetto dell’atto. La sola trasformazione del credito chirografario in credito privilegiato non integra di per sé l’eventus damni: occorre accertare che il patrimonio residuo sia divenuto, per valore o qualità, tale da rendere impossibile o più difficile la soddisfazione dei crediti anteriori. Non trova applicazione, in tale ipotesi, la regola che addossa al convenuto l’onere di dimostrare la capienza del patrimonio residuo, perché il curatore rappresenta insieme la massa dei creditori e il debitore. La clausola di determinazione degli interessi che ometta il divisore, 360 o 365, del tasso Euribor è indeterminabile e nulla, ma la misura va colmata applicando il criterio integrativo dell’art. 117, comma 7, lett. a), TUB, rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Una banca, incorporante dell’istituto mutuante, chiede l’ammissione al passivo di un fallimento per oltre tre milioni di euro in privilegio ipotecario, in forza di un mutuo fondiario concesso alla società poi fallita. Il giudice delegato l’ammette in chirografo per la sorte capitale, previa revoca della garanzia ipotecaria, sul rilievo che il mutuo era stato utilizzato per estinguere un preesistente debito chirografario verso la stessa banca; esclude invece la quota interessi, per l’indeterminatezza del tasso, mancando nel contratto l’indicazione del divisore 360 o 365 del parametro Euribor.

La banca propone opposizione allo stato passivo. Il Tribunale rigetta l’opposizione, ravvisando nel mutuo un negozio indiretto che ha trasformato il credito chirografario in credito privilegiato, con pregiudizio alla par condicio creditorum, e confermando la nullità della clausola sugli interessi. La banca ricorre per cassazione con sei motivi, lamentando la violazione della disciplina della revocatoria e l’esclusione integrale degli interessi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, che investono la revocatoria dell’ipoteca. L’art. 95 l.fall. consente al curatore di eccepire l’inefficacia del titolo su cui si fonda il credito o la prelazione; l’art. 66 l.fall. richiama le norme civilistiche, sì che l’azione conserva la natura derivata e resta retta dai requisiti sostanziali dell’art. 2901 c.c.

La concessione di un’ipoteca a garanzia di un debito preesistente costituisce atto a titolo gratuito e, come tale, può essere revocata. La stipulazione di un mutuo, anche fondiario, non destinato a procurare un’effettiva disponibilità, ma a munire di prelazione una preesistente esposizione chirografaria, integra un procedimento negoziale indiretto: il mutuatario non riceve la somma e l’iscrizione garantisce il debito anteriore.

Il punto decisivo è però il presupposto oggettivo. L’eventus damni ricorre quando, per effetto dell’atto, il patrimonio del debitore diventa, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile o più incerta la soddisfazione dei crediti. Il curatore ha l’onere di provare la preesistenza delle ragioni creditorie, rimaste insoddisfatte e ammesse al passivo, e il mutamento del patrimonio: solo se da questa valutazione emerge una maggiore difficoltà di esazione il pregiudizio è dimostrato.

Nel caso di revocatoria, non opera la regola che impone al convenuto di provare la capienza del patrimonio residuo. Il curatore rappresenta anche il debitore e, per il principio della vicinanza della prova, l’onere non può gravare sul beneficiario dell’atto, estraneo alla situazione patrimoniale del dante causa.

Il decreto impugnato, avendo ravvisato la revocabilità per il solo effetto di privilegio conseguito dalla banca, senza chiarire se e in quale misura esistessero altri crediti anteriori e fossero stati ammessi al passivo, non si è attenuto a tali principi e va cassato. Il quinto motivo, sull’indeterminatezza del tasso, è infondato: il saggio deve essere desumibile senza incertezza o discrezionalità per il mutuante. Il sesto motivo è invece fondato: la nullità della clausola per mancata indicazione del divisore va colmata con il criterio dell’art. 117, comma 7, lett. a), TUB, sostitutivo di diritto della clausola difforme e rilevabile anche d’ufficio. Il ricorso è accolto nei limiti indicati e il decreto cassato con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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