ATP acquisito agli atti è prova utilizzabile nel giudizio di merito (Cass. civ. Sez. II n. 5884 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione perché prodotta dalla parte negli atti del merito senza contestazioni di rito, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente sottoposto al contraddittorio. Essa è liberamente apprezzabile e utilizzabile come elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie, anche nei confronti delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di istruzione preventiva. La nullità della consulenza tecnica d’ufficio ha carattere relativo, è soggetta al regime dell’art. 157 cod. proc. civ. e deve essere fatta valere con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Il Fatto
Una società fornitrice di mangimi ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di un importo relativo a una fornitura di mangime destinata a un’azienda agricola. Gli opponenti dedussero vizi di tale rilevanza da configurare una vendita di aliud pro alio, sostenendo che l’elevata concentrazione di rame nel prodotto aveva provocato l’intossicazione e la morte di alcuni animali, e sollevarono eccezione di inadempimento.
Il giudice di primo grado respinse l’opposizione. La Corte d’appello accolse invece l’impugnazione, valorizzando l’elaborato peritale svolto in sede di accertamento tecnico preventivo davanti a un altro Tribunale, che aveva evidenziato i segni tipici dell’intossicazione cronica da rame, ed escluse cause alternative. La società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’azienda agricola ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, scrutinati congiuntamente, contestavano l’utilizzabilità della relazione dell’ATP. La Corte li ha dichiarati inammissibili osservando che la sentenza impugnata ha dato atto che l’elaborato era stato ritualmente acquisito, perché prodotto dalla parte opponente fin dal primo grado senza contestazioni avversarie inerenti ai profili di rito.
La ricorrente sosteneva una propria opposizione all’ammissione del mezzo, ma la censura è rimasta generica: non indica quali parti della memoria e della comparsa di risposta in appello avessero posto specificamente la questione di ammissibilità. Inoltre, poiché si denuncia un error in iudicando, alla Corte di legittimità è precluso l’esame degli atti.
La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza: il ricorso deve indicare espressamente gli atti su cui si fonda e specificare in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa anche dire dove nel processo esso è rintracciabile. La mancata localizzazione basta per l’inammissibilità. Quanto alle contestazioni sui protocolli seguiti dal consulente, la Corte ha ribadito che la nullità della consulenza tecnica d’ufficio è relativa e deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati infondati. La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, purché la domanda resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le potenzialità difensive della controparte. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria, dell’originaria domanda di accertamento dei vizi con quella di vendita di aliud pro alio, essendo rimasta immutata la domanda del compratore volta a far valere l’eccezione di inadempimento.
In tema di garanzia per vizi, il giudice ha il compito di qualificare d’ufficio l’azione proposta come vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale svincolata dai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 cod. civ. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile, perché la valutazione delle prove rientra nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Inammissibile anche l’ultima censura, per difetto di specificità dei motivi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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