Motivazione dell’avviso di rettifica e integrazioni difensive dell’Ufficio nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 24342 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica del maggior valore di un immobile alienato è assolto con l’enunciazione del criterio astratto di stima adottato, corredato delle sole specificazioni concretamente necessarie a delimitare le ragioni della pretesa e a consentire l’esercizio del diritto di difesa; l’onere di provare nel contraddittorio gli elementi di fatto giustificativi resta riservato alla successiva fase contenziosa. Le argomentazioni svolte dall’Ufficio in giudizio non costituiscono integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo, quando il criterio informatore sia già stato esplicitato nell’avviso: esse valgono come elementi ulteriori a sostegno dell’incongruenza del valore dichiarato, dei quali il giudice di merito deve tener conto nella valutazione complessiva del criterio di stima.

Il Fatto

Con atto notarile il venditore alienava a un acquirente, per il figlio, un terreno edificabile per il prezzo complessivo di € 95.000,00. L’Ufficio delle entrate rettificava tale valore, ai sensi dell’art. 52 d.P.R. n. 131/86, in € 1.328.460,00, notificando al contribuente l’avviso di rettifica e liquidazione.

L’atto impositivo veniva annullato in primo grado e la pronuncia era confermata in appello. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento. La Corte esclude la dedotta nullità della sentenza: le doglianze risultano esaminate nel merito, mentre il richiamo alla genericità dell’atto di appello costituisce un mero inciso, privo di autonoma ratio decidendi. Il giudice di appello si è pronunciato sulla illegittimità dell’atto impositivo sotto il profilo della determinazione del valore del bene.

Sul piano dei principi, la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. La Corte richiama Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018, Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019 e Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016: il vizio è denunciabile solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e risulta dal testo della sentenza. Nella specie la pronuncia raggiunge il minimo costituzionale, poiché le questioni dedotte sono state espressamente o implicitamente disattese in forza di univoche ragioni decisorie.

Il terzo motivo è rigettato. In tema di art. 115 cod. proc. civ., la violazione è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti, non quando si dolga dell’erronea valutazione dei mezzi di prova. La Corte richiama Cass. Sez. III n. 12971 del 2022 e Cass. n. 11892 del 2016. Il giudice regionale ha operato una compiuta valutazione dei dati istruttori, ritenendo non decisive le statuizioni del giudicato esterno richiamato.

È invece fondato il quarto motivo. L’art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986 esige che l’avviso enunci il criterio astratto di stima, con le specificazioni concretamente necessarie; la prova degli elementi di fatto giustificativi è riservata alla sede contenziosa (Cass. n. 26482 del 2020). L’avviso indicava in modo specifico il criterio del valore venale in comune commercio, sulla scorta della delibera comunale IMU e delle percentuali di riduzione. Il riferimento, in giudizio, al più cospicuo valore attribuito ai suoli nell’atto di provenienza del venditore non integra la motivazione, ma è elemento ulteriore a sostegno dell’inattendibilità del valore dichiarato. La sentenza è pertanto cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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