Commissione Poste su versamenti ICI legittima fino al 2001 (Cass. civ. Sez. III n. 9335 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Poste Italiane ha diritto di applicare al concessionario della riscossione dell’ICI una commissione per l’incasso dei bollettini postali di versamento, essendo la relativa pretesa fondata sull’art. 2, commi 18 e 20, legge n. 662 del 1996, che attribuisce all’ente il potere di determinare unilateralmente le condizioni e che risulta di fatto esercitato. Le censure che contestano la misura della commissione sotto il profilo della parità di trattamento, o che prospettano la violazione della disciplina sullo ius variandi e sulla trasparenza bancaria, o che deducono la configurabilità di un aiuto di Stato e di una posizione dominante in contrasto con il TFUE, sono inammissibili, in quanto già prospettate in identici ricorsi e ritenute non scrutinabili per novità, estraneità alla ratio decidendi o per la loro natura di questione di mero fatto.

Il Fatto

Nel 2007 la società Poste Italiane convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza il concessionario della riscossione dell’ICI per i Comuni di alcune province, chiedendo che fosse accertato il proprio diritto di applicare una commissione per ogni versamento dell’imposta effettuato dai contribuenti tramite bollettino postale, con condanna al pagamento. La convenuta resistette e in via riconvenzionale domandò il risarcimento del danno per abuso di posizione dominante.

Il giudice di primo grado riconobbe il diritto della società attrice ai versamenti dal 1° aprile 1997 e declinò la competenza sulla riconvenzionale. La Corte d’appello di Catanzaro, rigettando l’appello del concessionario e accogliendo quello di Poste, condannò la prima al pagamento delle commissioni determinate per relationem. Avverso tale sentenza il concessionario propose ricorso per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la pretesa rinuncia di Poste a esigere la commissione per il periodo 1997-2001. Il motivo è dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., essendovi stata nei due gradi di merito una doppia decisione conforme sull’esistenza del diritto, e per le ragioni già esposte su identica questione.

Quanto alla dedotta violazione del criterio di parità di trattamento tra correntisti, la censura è inammissibile per la sua novità, non risultando proposta nei gradi di merito, e perché investe una questione di mero fatto: stabilire se la società applichi condizioni omogenee o eterogenee alla clientela e in che misura.

Sul motivo relativo alla qualificazione della domanda, la Corte rileva che la Corte d’appello ha espressamente qualificato la pretesa attorea come domanda di condanna specifica, sicché il presupposto della censura è smentito dal testo della sentenza impugnata. Inoltre la ricorrente non censura, come tale, il vizio di nullità della sentenza per ineseguibilità del dispositivo determinato per relationem.

La Corte esclude poi che rilevi il tema della pubblicità della delibera che determinava la commissione, non essendo stato tempestivamente sollevato in primo grado. I motivi concernenti la violazione della disciplina sullo ius variandi e sulla trasparenza bancaria, nonché quelli relativi alla pretesa configurabilità di un aiuto di Stato e di una posizione dominante in contrasto con gli artt. 107 e 108 TFUE, sono dichiarati inammissibili ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., con rinvio alle motivazioni di precedenti conformi. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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