Autosufficienza ricorso cassazione e notifica PEC atto riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 24711 del 07.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’irregolarità della notifica a mezzo PEC di un atto della riscossione è inammissibile quando il ricorrente non riproduca, non alleghi o non localizzi negli atti del giudizio di merito i documenti su cui fonda la censura, così impedendo alla Corte la verifica della fondatezza del motivo. La specifica indicazione degli atti e dei documenti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non impone l’integrale trascrizione, ma esige l’individuazione chiara del contenuto e la produzione o l’esatta collocazione nel fascicolo processuale. La censura che, sotto lo schermo della violazione di legge, contesti l’accertamento in fatto sulla regolarità della notifica, trasmoda nella revisione della quaestio facti ed è inammissibile. L’omessa censura della statuizione di sanatoria ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude ulteriormente l’esame del motivo.
Il Fatto
Una società contribuente impugnò la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale nel 2019, limitatamente ai crediti di natura erariale, deducendo l’irregolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. La CTP rigettò il ricorso, ritenendo regolarmente notificati sia il preavviso di ipoteca sia le cartelle.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermò la decisione, affermando che la notifica dell’atto impugnato era avvenuta a mezzo pec e documentata con le ricevute di accettazione e consegna, e che in ogni caso ogni eventuale irregolarità doveva considerarsi sanata ex art. 156 cod. proc. civ. La società propose ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: tutti i motivi sono dedotti ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Pur potendosi scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, va dichiarata l’inammissibilità della deduzione del vizio logico di motivazione, proposta in violazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di doppia pronuncia di merito conforme, senza che la ricorrente abbia indicato i profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
Quanto al primo motivo, concernente la presunta nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per violazione dell’iter prescritto dal d.m. n. 68/2005 e degli artt. 20 e 71 del d.lgs. n. 82/2005, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non ha riprodotto, allegato o localizzato tra gli atti di merito i documenti cui ha fatto riferimento. Il motivo è inoltre inammissibile perché diretto a censurare l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello sulla regolarità della notifica, sicché la censura trasmoda nella revisione della quaestio facti, richiedendo poteri riservati al giudice del merito. Decisivo è anche l’ulteriore profilo dell’omessa censura della statuizione di intervenuta sanatoria ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.
La Corte richiama sul punto l’orientamento sulla cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, riprendendo Cass., Sez. U., n. 22986/2024, che ha letto l’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. alla luce della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, ritenendo il requisito compatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU a condizione che non trasmodi in eccessivo formalismo. Ne deriva che sono comunque necessarie l’individuazione chiara del contenuto dell’atto e la produzione o l’indicazione della sua esatta collocazione nel fascicolo.
Il secondo motivo, sulla mancata notifica delle cartelle e sulla violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, è inammissibile perché generico e perché la ricorrente ha omesso di riprodurre o localizzare la documentazione relativa alla notificazione. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto del secondo, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di regolarità della notifica. Gli ulteriori motivi muovono dal presupposto, insussistente, dell’irregolare notifica delle cartelle. Il ricorso è dunque rigettato.
Nota della Redazione
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