Notifica cartella a persona giuridica ex art. 140 c.p.c. nulla se non (Cass. civ. Sez. V n. 24712 del 07.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione alle persone giuridiche, quando non sia possibile eseguirla presso la sede ai sensi del primo comma dell’art. 145 cod. proc. civ., deve essere effettuata nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente secondo le forme degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. e, in caso di ulteriore impossibilità, ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. La forma dell’art. 140 cod. proc. civ. non può essere attuata nei confronti dell’ente in quanto tale: essa opera solo se la notifica è fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente, non all’ente in forma impersonale. Ne consegue che la notifica della cartella esattoriale eseguita depositando l’atto presso la Casa comunale e spedendo la raccomandata informativa alla sede della società, anziché al legale rappresentante, non si perfeziona. Il termine per impugnare decorre allora dal giorno in cui la società ha ritirato il plico presso la Casa comunale, con piena conoscenza dell’atto.
Il Fatto
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento emessa ai fini Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, per il 2006. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, dichiarava inammissibile il ricorso originario perché notificato oltre il termine di sessanta giorni, facendolo decorrere dalla data di ricezione, da parte del portiere dello stabile, della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la Casa comunale.
La società proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo tra l’altro l’erroneità del dies a quo e la nullità della notifica per essere stata eseguita, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., nei confronti dell’ente in quanto tale e non del suo legale rappresentante. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta il motivo con cui si censura la decorrenza del termine per impugnare. Richiama l’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 263 del 2005, che esegue la notifica alle persone giuridiche nella loro sede mediante consegna ai soggetti ivi indicati, ovvero, in alternativa, alla persona fisica che rappresenta l’ente secondo le modalità degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.
Il terzo comma della medesima disposizione precisa che, se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo comma, essa può seguire, nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, le forme degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. Da qui il principio: il vano esperimento delle modalità del primo comma consente di ricorrere all’art. 140 cod. proc. civ., ma purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non all’ente in forma impersonale.
Nel caso di specie la notifica era stata tentata presso la sede della società, con attestazione dell’assenza temporanea del destinatario e dell’impossibilità di consegnare alle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ., quindi con deposito presso la Casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della raccomandata informativa. Quest’ultima era però stata indirizzata alla società presso la sua sede e ricevuta dal portiere.
La Corte rileva che, non essendo stato possibile procedere ai sensi del primo comma dell’art. 145 cod. proc. civ., la notifica avrebbe dovuto seguire le modalità dell’ultimo comma, nella versione applicabile ratione temporis, ovvero esclusivamente nei confronti del rappresentante legale. Il giudice di appello non si era attenuto a tali principi nel ritenere perfezionata la notifica alla data di ricezione della raccomandata da parte del portiere. Il mancato perfezionamento comporta l’erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso originario.
Il termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92 deve quindi intendersi decorso dal giorno in cui l’atto era stato pacificamente ritirato dalla contribuente alla Casa comunale, avendone avuto piena conoscenza, con conseguente tempestività dell’impugnazione. L’accoglimento del motivo rende superflua l’analisi della questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine; restano assorbiti i motivi restanti. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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