Ricorso tardivo per sospensione Covid e feriale (Cass. civ. Sez. V n. 33703 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di termine lungo di impugnazione, la sospensione dei termini processuali disposta durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula, senza soluzione di continuità, con la sospensione feriale, con la conseguenza che la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. va calcolata ex nominatione dierum tenendo conto di entrambi i periodi di sospensione. Il rinvio operato dall’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 rende applicabile la disciplina del termine lungo anche alle controversie tributarie. Il ricorso notificato oltre il termine così rideterminato è inammissibile, con conseguente irrilevanza dell’esame dei motivi.

Il Fatto

La contribuente presentava in autotutela istanza di annullamento di numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, delle quali assumeva di essere venuta a conoscenza solo casualmente. Formatosi il silenzio-rifiuto, impugnava il diniego tacito dinanzi alla CTP di Napoli, eccependo la nullità delle cartelle e, in subordine, la prescrizione delle pretese tributarie sottostanti.

Il ricorso era dichiarato inammissibile per essere stato notificato al solo agente della riscossione e non anche agli enti impositori. La CTR della Campania confermava la decisione con diversa motivazione, ritenendo l’appello inammissibile perché l’istanza di autotutela non risultava sorretta dalla prospettazione di interessi di rilevanza generale. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio la tardività del ricorso, che preclude l’esame dei motivi. Il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con violazione dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., applicabile alle controversie tributarie in forza dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il termine, calcolato ex nominatione dierum in base al combinato disposto degli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ., sarebbe scaduto il 17 giugno 2020. Esso è rimasto tuttavia sospeso dapprima per i sessantaquattro giorni compresi fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, ai sensi degli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, e poi per gli ulteriori trentuno giorni del periodo feriale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969.

Con l’aggiunta dei complessivi novantacinque giorni di sospensione, computati ex numeratione dierum, la scadenza del termine si spostava al 21 settembre 2020, tenuto conto della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. per essere festivo il giorno finale. La notificazione del 25 settembre 2020 è dunque oltre la scadenza.

Alla stregua di tali considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Viene inoltre resa l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in ordine ai presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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