Fallimento e processo tributario: riassunzione dal provvedimento che dichiara l’interruzione (Cass. civ. Sez. V n. 22967 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interruzione del processo tributario per fallimento di una parte, ferma la natura automatica dell’effetto interruttivo discendente dall’art. 43 l. fall., il dies a quo del termine per la riassunzione non coincide con la conoscenza dell’evento da parte dell’interessato. L’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 detta una regola speciale che àncora la decorrenza del termine semestrale al momento in cui il giudice tributario accerta e dichiara l’interruzione con apposito provvedimento. Ne consegue che solo da quel provvedimento — e non dalla data di dichiarazione del fallimento né dalla relativa comunicazione — inizia a decorrere il termine per la riassunzione. Il giudice tributario è pertanto tenuto a rilevare l’interruzione con espresso provvedimento, pur producendo l’evento i suoi effetti fin dal verificarsi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società, allora in bonis, un avviso di accertamento con cui, applicando gli studi di settore di cui al d.l. n. 331/1993, determinava un maggior reddito. La società impugnava l’atto e la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia proponeva appello.
Nel corso del giudizio di secondo grado il Tribunale dichiarava il fallimento della contribuente. La curatela chiedeva quindi l’interruzione del processo, che la CTR pronunciava con ordinanza; in seguito l’Agenzia presentava istanza di trattazione per la riassunzione. Con la sentenza impugnata la CTR rilevava la tardività di quella istanza e dichiarava l’estinzione del giudizio, rigettando contestualmente l’appello per inammissibilità. L’Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi; la curatela resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 e 43 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 43 l. fall. e dell’art. 305 cod. proc. civ.. La Corte muove dalla distinzione tra la disciplina generale dell’interruzione dettata dall’art. 305 cod. proc. civ. e quella speciale dell’art. 43 l. fall., applicabile ratione temporis, che ricollega all’apertura del fallimento l’effetto interruttivo automatico.
Trattandosi di controversia su debito tributario, l’interruzione opera automaticamente, senza necessità di dichiarazione dell’interessato. La Corte richiama sul punto un proprio precedente. Tuttavia, per la generalità delle controversie riassumibili dopo l’interruzione da fallimento, il termine decorre dalla conoscenza dell’evento, secondo il principio affermato dalla Corte Cost. n. 17 del 2010. Il Collegio chiarisce che tale criterio non vale nel processo tributario.
L’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce infatti che il termine di riassunzione decorra “da quando è stata dichiarata l’interruzione”. Si tratta di una regola speciale che non incide sulla natura automatica dell’effetto interruttivo, ma disciplina il solo dies a quo del termine, imponendo al giudice tributario di accertare l’interruzione con espresso provvedimento.
La Corte conforta la lettura con due precedenti, applicativi della giurisprudenza formatasi sotto la disciplina fallimentare previgente, e con una pronuncia resa in fattispecie non sovrapponibile. Afferma quindi il principio che il termine decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell’evento interruttivo.
Nella specie, dichiarata l’interruzione in data 7 dicembre 2016 e presentata l’istanza di riassunzione il 22 febbraio 2017, il termine semestrale doveva ritenersi rispettato, restando irrilevante la precedente comunicazione del fallimento. Il primo motivo è accolto.
Il secondo motivo, relativo al rigetto dell’appello, è inammissibile per difetto di interesse: la statuizione di rigetto fu resa quando il giudice d’appello si era già spogliato della potestas iudicandi con la pronuncia di estinzione.
Il ricorso è pertanto accolto sul primo motivo e dichiarato inammissibile nel secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Taranto, che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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