Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tassativi previsti dalla legge (Cass. civ. Sez. V n. 24760 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di uno dei pregiudizi tassativamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. con modif. dalla l. n. 215/2021, e da ultimo dall’art. 12 d.lgs. n. 110/2024. Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non possiede una propria autonoma materialità. Ne consegue che l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta in assenza di un pregiudizio concretamente allegato e provato è inammissibile per difetto di interesse ad agire, non essendo configurabile alcuna tutela demolitoria svincolata dai casi di legge.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo a imposte dirette e IVA per l’anno di imposta 2012. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello della società. L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione ricorrevano quindi per cassazione con quattro motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso.
La questione centrale attiene alla impugnabilità dell’estratto di ruolo e alla possibilità di far valere l’invalidità della notifica della cartella sottostante attraverso quel canale, senza allegare alcun pregiudizio concreto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e sull’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo. Il tema è posto in termini liquidi e la stessa sentenza impugnata accerta che con il ricorso introduttivo era stato impugnato un estratto di ruolo.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, precisato in sede di conversione dalla l. n. 215/2021, inserendo il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile, anche unitamente alle cartelle sottostanti asseritamente non notificate, se non a determinate e specifiche condizioni: il pregiudizio derivante da una procedura di appalto ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, dalla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o dalla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Su tale base, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, che ha fortemente circoscritto le impugnazioni dell’estratto di ruolo dirette all’annullamento della cartella sottesa, qualificandole come azione di accertamento negativo della decadenza del debito iscritto a ruolo. Poiché il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha autonoma materialità, l’interesse ad agire sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto — quale un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento — di cui non vi è evidenza in atti.
La Corte dà conto anche dell’intervento della Corte costituzionale n. 190/2023 (conf. n. 81/2024), che ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sull’art. 12, comma 4-bis, rilevando che il rimedio al vulnus riscontrato richiede un intervento normativo di sistema, rimesso alla discrezionalità del legislatore. Da ultimo, le Sezioni Unite n. 12459/2024 hanno confermato che i limiti all’impugnabilità non comportano un difetto di tutela, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia nella fase esecutiva.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe le restanti censure. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile ex art. 100 cod. proc. civ., perché la causa ab origine non poteva essere proposta ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.. Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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