Giudice di rinvio vincolato ai fatti pretermessi dalla Cassazione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 31471 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per vizi di motivazione, il giudice non può dissentire sulla decisività dei fatti pretermessi indicati dalla Corte di cassazione, ma deve verificarne il rilievo ai fini della decisione. L’ordinanza rescindente ha efficacia di giudicato endoprocessuale: la libera valutazione dei fatti non la rende tamquam non esset. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’alterità del fornitore reale e la consapevolezza (o doverosa conoscibilità) del cessionario dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA. Il confronto tra l’ammontare delle fatture fittizie annotate dal fornitore e quelle emesse verso il gruppo acquirente costituisce elemento del quadro indiziario sull’apparato fittizio di fornitori. La violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. giustifica la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Una società di costruzioni, cancellata dal registro delle imprese, è stata destinataria di avvisi di accertamento per IVA e imposte dirette relativi all’anno 2003. L’indagine della Guardia di Finanza, avviata dalla verifica di un’altra società nella cui contabilità erano emerse fatture false, aveva ricondotto la contribuente a un sistema di frodi carosello, contestando l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti e la detrazione dell’IVA.
Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio per difetto di motivazione. La CTR, in sede di rinvio, ha annullato l’avviso, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente della natura illecita del fornitore. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza di rinvio. La Corte muove dalla distinzione dei poteri del giudice del rinvio secondo la ragione dell’annullamento: se il ricorso è accolto per vizi motivazionali, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti.
Tale libertà, tuttavia, non consente di trattare l’ordinanza rescindente come tamquam non esset. La decisione di cassazione con rinvio ha efficacia di giudicato endoprocessuale: il giudice del rinvio è vincolato a verificare quale rilievo attribuire agli elementi evidenziati dall’ordinanza pretermessi, non potendo dissentire sulla loro decisività.
La Corte richiama i princìpi già enunciati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti: la prova dell’Amministrazione si incentra sull’alterità soggettiva dell’imputazione e sulla consapevolezza, anche solo presunta, del cessionario. Una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’assenza di colpevolezza.
Nel caso concreto, la CTR si è limitata a valorizzare l’apparenza esterna del fornitore e la sentenza assolutoria penale, senza dare rilievo ai due elementi indicati dall’ordinanza di rinvio: la predisposizione di un apparato fittizio di fornitori e la quasi sovrapponibilità tra l’ammontare delle fatture fittizie annotate e quelle emesse verso il gruppo acquirente, pari a oltre sei milioni di euro per l’anno 2003.
Il giudice del rinvio ha così omesso di confrontarsi con il quadro indiziario indicato dalla Corte, incorrendo nella violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.. Né vale a scalfire tale conclusione la pronuncia di assoluzione in giudizio abbreviato, estranea all’ambito applicativo dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, che richiede una sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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