Visto di conformità infedele: la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla Direzione Regionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 22751 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) per il rilascio del visto di conformità infedele su una dichiarazione presentata con il mod. 730, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997, non è esclusa dalla circostanza che le somme dovute siano state determinate a seguito di un controllo formale della dichiarazione, anziché di una formale contestazione dell’illecito. La competenza all’iscrizione a ruolo di dette somme appartiene, tuttavia, in via esclusiva ed inderogabile alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, con conseguente nullità dell’atto emesso dalla Direzione Provinciale per violazione di tale attribuzione. Il vizio, se tempestivamente dedotto, comporta l’annullamento della cartella di pagamento.
Il Fatto
Un contribuente, quale Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) di un centro di assistenza fiscale, rilasciava il visto di conformità sul mod. 730/2015 di una cliente. A seguito del controllo formale della dichiarazione, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate contestava la detraibilità di alcune spese sanitarie e, ritenuta l’infedeltà del visto, notificava al professionista una cartella di pagamento per il recupero di imposta, sanzioni e interessi ex art. 39 d.lgs. n. 241/1997.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio riformava la decisione, confermando la legittimità dell’atto. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la violazione delle regole sulla competenza all’emissione dell’atto e la violazione del giudicato formatosi in altri giudizi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il motivo relativo alla dedotta violazione del giudicato, rigettandolo. Ha precisato che l’annullamento di atti impositivi emessi nei confronti di altri contribuenti, ancorché per vizi concernenti la competenza dell’ufficio, non può esplicare efficacia di giudicato esterno in una causa diversa, attenendo a rapporti giuridici differenti.
Nel merito, accogliendo il primo motivo, la Suprema Corte ha affermato che il quadro normativo risultante dalla modifica dell’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997, ad opera dell’art. 6 d.lgs. n. 175/2014, non ha affatto innovato il criterio di riparto delle competenze interne all’Agenzia delle Entrate. La norma, nel testo vigente ratione temporis, prevede due distinti procedimenti: uno relativo all’irrogazione di una sanzione amministrativa e l’altro relativo al recupero, tramite ruolo, di una somma pari all’imposta, alle sanzioni e agli interessi. In entrambi i casi, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la competenza a contestare l’illecito e ad iscrivere a ruolo le somme è riservata alla Direzione Regionale.
La Corte ha dato continuità al principio di legittimità affermato da Cass. n. 11660/2024, secondo cui tale competenza ha carattere speciale ed inderogabile, essendo funzionale all’accentramento dei poteri di controllo sui soggetti deputati al rilascio del visto di conformità. Ha quindi escluso che la competenza ad eseguire i controlli formali sulle dichiarazioni possa essere confusa con quella, distinta, relativa alla contestazione della condotta del R.A.F.
Ne consegue che l’iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale è inficiata da un vizio di incompetenza che, essendo stato tempestivamente eccepito, comporta la nullità della cartella di pagamento. La Corte ha pertanto accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti il secondo e il terzo e, decidendo nel merito, ha annullato la cartella, compensando le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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