Motivazione della cartella che richiama atto prodromico già definitivo (Cass. civ. Sez. V n. 24758 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento o dell’intimazione che richieda gli interessi maturati è soddisfatto dal riferimento diretto e specifico all’atto fiscale prodromico che abbia già determinato il quantum del debito e degli accessori, divenuto definitivo perché non impugnato o confermato in sede giudiziale. In tale ipotesi la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, trova la sua fonte nell’atto prodromico, essendo la richiesta successiva un mero atto di riscossione. Solo quando la richiesta di pagamento costituisca il primo atto con cui la pretesa per interessi è fatta valere occorre indicare l’importo, la base normativa e la decorrenza degli accessori, senza necessità di specificare i singoli saggi periodicamente applicati.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva una intimazione di pagamento relativa all’anno di imposta 2008, emessa a seguito della pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 277/3/15, con cui la pretesa impositiva originaria era stata ridotta. L’atto derivava dall’avviso di accertamento n. TL3032800217-13.

La società impugnava l’intimazione contestando la debenza delle sanzioni e degli interessi. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale confermava, ritenendo gli accessori connessi per legge al mancato pagamento dell’imposta. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione per tre motivi; l’Agenzia delle Entrate non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che con ordinanza n. 30642/2022 era stato rigettato il ricorso proposto contro la sentenza della CTR Liguria n. 277/3/15, relativa all’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA dello stesso periodo di imposta: si tratta dunque della decisione, ormai definitiva, posta alla base dell’intimazione impugnata.

Il primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per apoditticità e la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è respinto. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che la motivazione apparente rileva solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione; il sindacato di legittimità è circoscritto al “minimo costituzionale”. Nel caso di specie la motivazione del giudice d’appello non è apparente ed è logicamente sostenuta dalla connessione accessoria tra sanzioni, interessi e mancato pagamento dell’imposta.

Sul piano sostanziale la Corte condivide l’orientamento di Cass. Sez. V, ordinanza n. 32995 del 2021: in tema di IVA il diritto di detrazione richiede un collegamento diretto e immediato tra spesa sostenuta e operazione tassata a valle, che si interrompe nella parte in cui i servizi siano utilizzati per operazioni compiute da terzi.

Il secondo motivo, che deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo e l’eccezione di ne bis in idem, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha riprodotto i passaggi del ricorso introduttivo e dell’atto di appello. Opera inoltre la preclusione della doppia conforme, ora trasfusa nel terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. a seguito dell’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. per effetto del d.lgs. n. 149/2022.

Il terzo motivo, sul calcolo di interessi e sanzioni, è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotta l’intimazione. Nel merito è infondato: le Sezioni Unite n. 22281 del 2022 hanno chiarito che, quando la richiesta di pagamento segua un atto che abbia già determinato il quantum del debito e degli interessi, l’obbligo motivazionale si esaurisce nell’esposizione del ruolo, del titolo della pretesa e dell’entità del debito. L’intimazione impugnata non è il primo atto della pretesa, ma un sollecito fondato sull’atto prodromico divenuto definitivo. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *