Indennizzo da ingiustificato arricchimento al netto dei ticket sanitari (Cass. civ. Sez. I n. 24963 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingiustificato arricchimento in materia di accreditamento sanitario, in assenza di contratto scritto stipulato con la pubblica amministrazione, l’arricchimento della Asl è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti. Il tetto di spesa deve essere computato al netto dei ticket, che costituiscono compartecipazione del privato alla spesa pubblica e non concorrono al suo raggiungimento. Accertato che le prestazioni rese sono al di sotto del tetto, devono essere corrisposte tutte le somme relative alle prestazioni effettivamente erogate, senza decurtazione dei ticket. La disciplina dell’art. 2041 c.c. trova applicazione, in assenza di contratto, solo per le prestazioni rese entro il limite di spesa, che opera come provvedimento autoritativo discrezionale non eludibile.
Il Fatto
Una società esercente prestazioni sanitarie accreditate conveniva in giudizio due aziende sanitarie per ottenere il pagamento delle prestazioni erogate nell’anno 2008, asseritamente superiori a quanto corrisposto. Il tetto di spesa per il 2008, fissato con delibere del commissario ad acta, era stato annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato; secondo la società il limite applicabile doveva quindi ricavarsi dal tetto dell’anno precedente, pari a una somma superiore all’importo delle prestazioni rese.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo l’indennizzo per le prestazioni oltre il tetto e ritenendo che i ticket andassero computati nel budget. La Corte d’appello accoglieva l’appello principale della società, individuando il tetto nel valore dell’anno precedente e stabilendo che i ticket non dovessero essere conteggiati. Proponeva ricorso per cassazione l’azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo in materia di determinazione dei tetti regionali, richiamando l’art. 26 della legge n. 833/1978, gli artt. 1 e 12 del d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997. Ribadisce che l’osservanza del tetto di spesa è un vincolo ineludibile, misura delle prestazioni acquistabili dal servizio sanitario da ciascun erogatore privato, e che il suo superamento rende inesigibile la remunerazione.
Il primo motivo, con cui si censurava il mancato calcolo della riduzione della spesa sanitaria rispetto al budget dell’anno precedente, è giudicato infondato. La ricorrente non indica in alcun modo l’ammontare della riduzione da applicare al tetto del 2007 in riferimento alle norme finanziarie dell’anno 2008, né quali fossero le disposizioni finanziarie adottate all’inizio o nel corso di tale anno. Difetta dunque il presupposto fattuale della censura.
Il secondo motivo, prospettante un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in ordine ai ticket, è dichiarato inammissibile: la Corte territoriale ha effettivamente esaminato la questione del computo dei ticket, sicché la censura è fuori centro.
Il terzo motivo, concernente la quantificazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., è respinto nel merito. Accertato che le prestazioni rese sono al di sotto del tetto, devono essere corrisposte tutte le somme per le prestazioni effettivamente erogate, senza decurtazione dei ticket. Il tetto va computato al netto dei ticket, poiché questi rimborsano direttamente la struttura accreditata e non sono rimborsati dalle Asl. La Corte osserva che il ticket è dovuto al soggetto che ha concretamente erogato la prestazione; calcolare il tetto al lordo ridurrebbe il numero di prestazioni erogabili. L’indennizzo va quindi calcolato sulla sola quota di rimborso dei costi dovuta dalle Asl.
La Corte enuncia così il principio di diritto secondo cui, in assenza di contratto scritto, l’arricchimento della Asl è determinato dal costo che avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket pagati dai pazienti. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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