Detrazione IVA del consorzio, qualifica di soggetto passivo e raddoppio dei termini (Cass. civ. Sez. V n. 24969 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti da un consorzio per aree di sviluppo industriale, il requisito dell’inesistenza del credito, rilevante ai fini dell’applicazione del termine lungo di accertamento di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, non si collega all’operazione in sé, ma alla riconducibilità dell’acquisto all’attività commerciale o a quella istituzionale svolta dall’ente. Solo nel primo caso il consorzio assume la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA e il credito può ritenersi esistente; nel secondo il credito portato in detrazione difetta di un elemento costitutivo. La verifica della soggettività passiva, implicando un accertamento sulla natura dell’attività, non è esperibile in sede di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che trova applicazione il termine raddoppiato.
Il Fatto
Un consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, in liquidazione coatta amministrativa, aveva proposto ricorso avverso un atto di recupero dei crediti IVA relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, utilizzati in compensazione. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n. 100/2024, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
La questione riguardava la soggettività passiva del consorzio ai fini IVA e la detraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti: secondo la CGT2, il consorzio operava secondo criteri di economicità, con conseguente detraibilità dell’imposta e insussistenza di crediti inesistenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava la motivazione apparente della sentenza impugnata, è stato ritenuto infondato. L’iter logico-giuridico della pronuncia di merito è individuabile sia nella parte in cui riconduce l’attività del consorzio al paradigma della commercialità, sia là dove esclude l’applicazione del termine lungo, ritenendo che non si trattasse di crediti inesistenti. La motivazione è dunque meramente non condivisa, non apparente.
Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente, poiché la qualificazione dell’attività come imprenditoriale incide sul requisito soggettivo necessario per qualificare il consorzio come soggetto passivo IVA. Da tale soluzione dipende l’applicabilità del termine lungo alla luce delle Sezioni Unite n. 34419 del 2023, secondo cui la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti — con termini ordinari — ove l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato.
La Corte richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 4, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che considera effettuate nell’esercizio di imprese le operazioni degli enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; l’art. 4, comma 4, che per gli altri enti considera rilevanti solo le operazioni commerciali; e l’art. 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972. Il principio di diritto è quello di Cass. n. 8842 del 2010: occorre accertare se l’ente abbia per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale e, in caso negativo, individuare in concreto le operazioni commerciali.
Richiamando Cass. n. 37731 del 2022, la Corte ribadisce che la valutazione sull’esclusività o prevalenza va operata in concreto, non in astratto sulla base delle sole risultanze statutarie, verificando il nesso tra prestazione e corrispettivo e la direzione dell’attività al conseguimento stabile di introiti. Tale accertamento non risulta eseguito dalla sentenza impugnata, che si è limitata a valorizzare l’economicità della gestione.
Ne deriva che il requisito dell’inesistenza del credito va ricollegato all’attività commerciale o istituzionale svolta dall’ente. In assenza della prova della qualifica di soggetto passivo, e non essendo l’inesistenza riscontrabile in sede di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, deve trovare applicazione il termine lungo ex art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT2 della Calabria, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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