Actio iudicati tributaria e prescrizione decennale dal passaggio in giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 3421 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella riscossione delle imposte, qualora l’amministrazione azioni il credito con la cartella di pagamento fondata su una sentenza definitiva, la prescrizione del diritto segue il termine decennale dell’art. 2953 cod. civ. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla sua pubblicazione. Nel processo tributario, poiché l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa è ammessa anche per la parte rimasta contumace in primo grado, giacché il divieto dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto. Ne consegue la legittimità della cartella emessa entro il termine decennale decorrente dal giudicato.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento concernente imposte di registro, ipotecarie, catastali e INVIM riferite all’anno 1983. La pretesa dell’amministrazione si fondava su una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità del credito erariale.
Il contribuente, rimasto soccombente in primo grado e in appello, ricorre per cassazione deducendo due motivi: la tardività della costituzione e della produzione documentale dell’ente impositore, avvenuta in violazione dei termini perentori, e l’intervenuta prescrizione della pretesa azionata dall’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi per connessione e li rigetta entrambi. Quanto al primo profilo, il giudice rileva che la questione relativa alla pretesa tardività della costituzione dell’interveniente in primo grado resta assorbita: la sentenza posta a base della pretesa risulta comunque acquisita in atti nel corso del giudizio di appello.
Il principio affermato è che nel processo tributario l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche da parte rimasta contumace in primo grado. Il divieto posto dall’art. 57 dello stesso decreto riguarda, infatti, unicamente le eccezioni in senso stretto. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 29568 del 16/11/2018.
Sul secondo motivo, il giudice ritiene corretta in diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la maturata prescrizione. La fattispecie configura una actio iudicati esercitata con la cartella notificata nel 2018, a fronte di una sentenza passata in giudicato nel 2008.
Pertanto il termine prescrizionale applicabile è quello decennale dell’art. 2953 cod. civ., computato non dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato. La Corte richiama Sez. III n. 15765 del 10/07/2014. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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