Rinvio tributario e verifica dei requisiti del leasing traslativo (Cass. civ. Sez. V n. 24968 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve compiere l’accertamento in concreto dei fatti posti a fondamento della regola iuris. In materia di IVA, l’utilizzatore di un bene in leasing ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile di importo superiore a euro 2.582,28 assolta su beni ammortizzabili detenuti in forza del contratto solo se ricorrono le condizioni che equiparano il leasing all’acquisto di un bene di investimento. Occorre verificare se sia previsto il trasferimento della proprietà all’utilizzatore alla scadenza, o l’attribuzione delle caratteristiche essenziali della proprietà; se la somma delle rate e degli interessi equivalga al valore venale del bene; se l’opzione di riscatto, formalmente facoltativa, costituisca la sola scelta economicamente razionale. La mera enunciazione dei principi, senza il relativo accertamento, integra omessa pronuncia e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
La società contribuente ha chiesto il rimborso dell’eccedenza IVA per il periodo d’imposta 2009, deducendo le spese per l’acquisizione in leasing di un capannone e di attrezzature e quelle per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di una società di leasing. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un diniego di rimborso e, sul presupposto che l’indebito rimborso erogato dall’agente della riscossione aveva reso disponibile una somma prima del provvedimento, ha contestato una sanzione per tardivo versamento.
Dopo l’accoglimento dei ricorsi in primo e secondo grado, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio, distinguendo la questione delle spese di ristrutturazione da quella delle spese per l’acquisizione in leasing e indicando i requisiti da accertare. Il giudice del rinvio ha riconosciuto il diritto alla detrazione e compensato le spese. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso la contribuente e l’Agenzia delle Entrate, con ricorsi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitempo la qualificazione dei due ricorsi. Nel procedimento a pluralità di parti, notificato il ricorso per cassazione da una parte, le altre devono proporre le loro impugnazioni avverso la medesima sentenza nella forma del ricorso incidentale ex art. 371 cod. proc. civ., salva la conversione del ricorso comunque presentato entro quaranta giorni dalla notificazione del primo. Ne consegue la qualificazione come ricorso principale di quello della contribuente e come incidentale di quello dell’Agenzia.
I due motivi dell’Agenzia vengono esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. Il giudice del rinvio era chiamato a verificare in concreto i requisiti indicati con l’ordinanza n. 28823: se per i beni in leasing fosse previsto il trasferimento di proprietà all’utilizzatore alla scadenza, o l’attribuzione delle caratteristiche essenziali della proprietà; se la somma delle rate e degli interessi equivalesse al valore venale; se l’opzione di acquisto, pur formalmente facoltativa, fosse la sola scelta economicamente razionale per il conduttore.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado si è invece limitata a richiamare i principi di diritto, senza svolgere alcun accertamento. Il riferimento è alla giurisprudenza unionale secondo cui il leasing equiparabile all’acquisto ricorre quando l’utilizzatore acquisisce i rischi e i benefici della proprietà e le rate equivalgono al valore del bene. La sentenza impugnata ha richiamato la regola iuris senza applicarla al caso concreto, così integrando omessa pronuncia.
L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’assorbimento del motivo del ricorso principale, incentrato sulla statuizione delle spese di lite. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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