Spese legali liquidate sotto i minimi tariffari senza motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 21511 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese legali, il giudice che si discosta in misura apprezzabile dai parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, è tenuto a specificare i criteri di liquidazione adottati. La liquidazione deve essere distinta per compenso, esborsi, spese generali e accessori di legge, ma non richiede l’indicazione analitica delle singole fasi del giudizio. I valori minimi dei parametri hanno carattere inderogabile, sicché il giudice non può scendere al di sotto degli stessi in assenza di diversa convenzione tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, aveva chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, limitatamente al capo di condanna della Camera di commercio al pagamento delle spese legali.
La CTR accoglieva il ricorso quanto alla cessata materia del contendere, ma liquidava le spese in misura complessiva di € 200,00, oltre accessori, applicando i parametri del d.m. n. 147/2022 con aumento del 15% per spese forfetarie. Il ricorrente impugnava tale liquidazione per cassazione, deducendo la violazione della disciplina tariffaria e l’assenza di motivazione sulla riduzione sotto i minimi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un unico motivo, articolato su due profili: la liquidazione omnicomprensiva, priva di distinzione per fasi, e il quantum inferiore ai parametri medi e minimi senza motivazione.
Sul primo profilo, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il giudice deve liquidare distintamente spese e onorari per ciascun grado, così consentendo alle parti di controllare i criteri di calcolo. In presenza di una nota spese specifica, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore senza motivare l’eliminazione o la riduzione delle singole voci (Cass. Sez. 6-3, n. 18905/2017). Nella specie, in assenza di deduzione sul deposito della nota spese, la distinta indicazione di compenso, esborsi, spese generali e accessori è ritenuta sufficiente, non essendo necessaria la liquidazione delle singole fasi.
Sul secondo profilo, la Corte conferma il principio per cui, in assenza di diversa convenzione, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi dei parametri, aventi carattere inderogabile (Cass. Sez. 2, n. 9815/2023). Le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento che individuano la misura standard della prestazione, e i criteri di liquidazione vanno specificati solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante, Cass. Sez. 6-3, n. 30286/2017; Cass. Sez. 6-2, n. 10343/2020).
Quanto alla disciplina applicabile, la sentenza impugnata è stata depositata il 20.03.2023 e ricadono quindi i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificati dal d.m. n. 147/2022, che si applicano alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore. Per un giudizio tributario di valore fino a € 1.100,00 il totale dei parametri medi è di € 568,00 e quello dei minimi di € 284,00, con riducibilità al 50% dopo la soppressione della precedente disciplina. Poiché il valore della causa era di € 525,28 e l’importo liquidato di € 200,00, la CTR si è discostata in minus sia dai medi sia dai minimi, senza specificare i criteri: il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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