Detraibilità IVA del consorzio e raddoppio dei termini per crediti inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 24970 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti da un consorzio, la qualificazione dell’attività svolta come commerciale o istituzionale costituisce presupposto costitutivo del credito d’imposta, poiché solo rispetto alle operazioni riconducibili all’attività commerciale l’ente assume la qualifica di soggetto passivo IVA. Quando il consorzio non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, occorre accertare in concreto quali acquisti siano stati effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale e solo per questi è ammessa la detrazione, ai sensi degli artt. 4 e 19 ter d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che, in difetto di tale accertamento, il credito portato in detrazione non può ritenersi esistente, con applicazione del termine lungo ex art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, non essendo l’inesistenza riscontrabile in sede di controllo automatizzato.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un atto di recupero dei crediti IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, in liquidazione coatta amministrativa. Il contribuente aveva portato in detrazione l’IVA pagata alle imprese appaltatrici per la realizzazione di un progetto di potenziamento di un impianto di depurazione di un agglomerato industriale.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del consorzio e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 96/2024, aveva respinto l’appello dell’ufficio. I giudici di secondo grado avevano escluso l’applicazione del termine lungo, ritenendo che non si trattasse di crediti inesistenti, e avevano confermato la detraibilità dell’imposta sul rilievo che il consorzio avesse natura di ente pubblico economico, essendo sufficiente, ai fini della commercialità, che l’attività sia svolta secondo economia di gestione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., è stato giudicato infondato: l’iter logico-giuridico dei giudici di appello è individuabile, sia nella parte in cui hanno ricondotto l’attività al paradigma della commercialità, sia nella parte in cui hanno escluso l’applicazione del termine lungo. La motivazione è meramente non condivisa, non apparente.
Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente, perché la qualificazione dell’attività in termini di imprenditorialità costituisce requisito di esistenza del credito, incidendo sul presupposto soggettivo necessario per qualificare il consorzio come soggetto passivo IVA. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 34419 del 11.12.2023, secondo cui il termine lungo di otto anni si applica quando il credito utilizzato è inesistente, sempre che l’inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.
La Corte osserva che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa soltanto le operazioni compiute nell’esercizio di attività commerciale, mentre l’art. 19 ter del medesimo decreto ammette in detrazione, per tali enti, soltanto l’imposta relativa agli acquisti fatti nell’esercizio di tale attività. Richiama quindi la giurisprudenza secondo cui la valutazione sull’esclusività o prevalenza va operata in concreto e non in astratto in base alle sole risultanze statutarie (Cass. n. 8842 del 14.04.2010; Cass. n. 37731 del 23.12.2022).
Il ragionamento dei giudici di appello presenta una distonia con tali disposizioni, poiché assume rilievo prioritario il carattere di esclusività o meno dell’attività imprenditoriale, con distinzione, in caso di non esclusività, tra acquisti d’impresa e attività istituzionale. Tale accertamento in concreto non è stato eseguito, nonostante la contestazione di non detraibilità contenuta nell’atto impositivo. Solo rispetto alle prime operazioni il consorzio assume la qualifica di soggetto passivo; in assenza di tale requisito il credito non può ritenersi esistente. L’inesistenza, comportando un accertamento sulla natura dell’attività, non era riscontrabile in sede di controllo automatizzato.
Il secondo e il terzo motivo sono stati quindi accolti nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuova rivalutazione degli atti e decida anche sulle spese.
Nota della Redazione
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