Notifica dell’avviso all’ex socio responsabile ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973: legittima e non assorbita dall’estinzione della società (Cass. civ. Sez. 5 n. 12665 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la notificazione dell’avviso di accertamento direttamente all’ex socio e amministratore di fatto di una società estinta, quando l’atto impositivo sia diretto a far valere la personale responsabilità del socio per i debiti tributari della società, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973. Tale notificazione è specificamente richiesta dalle Sezioni Unite n. 3625 del 2025. Ne consegue che il giudice di merito non può ritenere inesistente l’avviso di accertamento per essere stato notificato alla società estinta, decidendo la controversia sulla base di una questione diversa da quella effettivamente oggetto del giudizio, ovvero la responsabilità personale del socio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2008 a un soggetto, in qualità di socio e amministratore di fatto di una società cooperativa cancellata dal registro delle imprese. L’atto era finalizzato a far valere la responsabilità personale del socio per i debiti della società estinta, come previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, invece, accoglieva l’appello, ritenendo l’atto impositivo inesistente perché notificato alla società ormai estinta in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate deduceva la violazione dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014.
Il motivo è stato ritenuto fondato. La Suprema Corte ha chiarito che l’avviso di accertamento era stato notificato al contribuente non in quanto società estinta, ma in qualità di ex socio e amministratore di fatto, al fine di contestare la sua personale responsabilità per i debiti tributari della società.
Tale notificazione è da ritenersi legittima, in quanto specificamente richiesta dalle Sezioni Unite n. 3625 del 2025. La Corte ha pertanto rilevato che il giudice di secondo grado, decidendo sull’inesistenza dell’avviso perché notificato alla società estinta, aveva affrontato una questione diversa da quella effettivamente oggetto del giudizio, che riguardava invece la responsabilità personale del socio.
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del procedimento.
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Nota della Redazione
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