Motivazione contraddittoria sull’opera in aderenza o in appoggio al muro (Cass. civ. Sez. III n. 25067 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza d’appello che, in tema di immissioni e di opere sul muro divisorio, recepisca l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio secondo cui il manufatto poggia sul muro confinante e, subito dopo, neghi l’appoggio affermando che l’opera è stata realizzata in aderenza con autonomia costruttivo-strutturale. Il percorso argomentativo che assume come vera una premessa di fatto e ne trae una conclusione opposta senza darne dimostrazione è assolutamente contraddittorio. L’errore di percezione del giudice, deducibile come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non sussiste quando il vizio denunciato attenga alla struttura logica della motivazione. La cassazione con rinvio consegue all’accoglimento della censura che il vizio effettivamente descrive.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato convenivano in giudizio il vicino perché fosse condannato alla rimozione delle opere realizzate e al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda e ordinava il ripristino. Il convenuto proponeva appello principale e la controparte appello incidentale, quest’ultimo esteso agli eredi di una delle originarie attrici nel frattempo deceduta.
La Corte d’appello, in parziale riforma, riduceva la condanna alla sola realizzazione della corretta impermeabilizzazione dell’abbaino, rigettando nel resto le domande dei proprietari. Avverso questa pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui il controricorrente ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta immediatamente il terzo motivo, qualificandolo assorbente rispetto agli altri e ragione liquida per la definizione del ricorso. La censura è rubricata come violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 847 e 877 cod. civ.
I ricorrenti denunciano l’errore di percezione del giudice, invocando a sostegno Cass. n. 13918/2022, e contestano la qualificazione dell’opera come costruzione in aderenza, non comprensibile alla luce dell’accertamento tecnico. Il Collegio esclude che si versi in un errore di percezione, come dimostra il contenuto stesso del motivo, e riconosce invece la sostanza del vizio motivazionale prospettato.
L’analisi si concentra sulla struttura della motivazione d’appello. Il consulente tecnico d’ufficio aveva affermato che la copertura del vano scala poggia sul muro delimitante il fabbricato dei vicini, richiamando gli artt. 880 e 884 cod. civ. Il giudice territoriale, alle pagine 10-11, riporta e fa propria questa affermazione, ribadendo che il manufatto è stato agganciato al muro confinante.
Subito dopo, però, la Corte d’appello imbocca una via opposta: argomenta che il manufatto non fu costruito in appoggio, ma in aderenza, per la sua autonomia costruttivo-strutturale, e conclude affermando che la costruzione è legittima e non lesiva dei diritti dei vicini. Il passaggio da una premessa di fatto recepita dal CTU a una conclusione che la nega, senza darne dimostrazione, determina una motivazione assolutamente contraddittoria.
Per questa ragione il terzo motivo è accolto, gli altri restano assorbiti e la sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.