Revoca del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 22423 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il giudice non è vincolato al limite della devoluzione, poiché l’opposizione non costituisce impugnazione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione, investito della revisione del medesimo giudizio, può disporre anche d’ufficio la revoca dell’ammissione per la mancanza dei presupposti di legge, purché sul punto venga sollecitato il contraddittorio. L’ammissione provvisoria deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è per legge condizionata, e l’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 consente la revoca quando risulti l’insussistenza dei presupposti. L’onere di enunciazioni in fatto e in diritto posto dall’art. 122 d.P.R. n. 115/2002 non viola i principi eurounitari e costituzionali, perché non comprime il diritto di agire o difendersi, ma sollecita il richiedente a offrire gli elementi essenziali alla delibazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di protezione internazionale, respinta dalla competente Commissione territoriale. Proposto ricorso avverso il provvedimento amministrativo, il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 e, di conseguenza, aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando colpa grave ex art. 136, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002.
Avverso tale provvedimento il ricorrente propose opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il magistrato delegato rigettò l’opposizione, escludendo la colpa grave ma rilevando che il giudizio aveva a oggetto il rapporto e non l’atto, e che l’istanza presentata al Consiglio dell’Ordine era priva delle enunciazioni richieste dall’art. 122 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della natura del giudizio di opposizione. L’opposizione disciplinata dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non costituisce impugnazione: da ciò discende che il giudice non è vincolato al limite della devoluzione e procede alla revisione del medesimo giudizio, su sollecitazione di una delle parti. Il precedente richiamato è Sez. 6-2, ordinanza n. 36347 del 23.11.2021.
Da questa pienezza di poteri deriva la possibilità di disporre d’ufficio la revoca dell’ammissione per mancanza dei presupposti di legge, purché il contraddittorio venga attivato sul punto. Il collegio richiama ancora la citata Sez. 6-2 n. 36347 del 2021.
Il principio viene poi consolidato sul piano sostanziale. La disciplina del patrocinio nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca sia l’avere agito o resistito con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa. La previsione dell’art. 35 bis, comma 17, d.lgs. n. 25/2008 va intesa nel senso che è sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo del giudice del merito alle ragioni dell’infondatezza. Sul punto la Corte richiama Sez. 6-2 n. 20002 del 24.09.2020 e Sez. 6-2 n. 27203 del 27.11.2020.
Quanto all’ammissione deliberata dal Consiglio dell’Ordine, la Corte ne ribadisce la natura provvisoria: l’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 consente la revoca quando risulti l’insussistenza dei presupposti. La dedotta violazione dei principi eurounitari è priva di fondamento, perché l’onere posto a pena di ammissibilità dall’art. 122 non comprime il diritto di agire o difendersi, ma sollecita il richiedente a offrire gli elementi essenziali alla delibazione. L’attenuazione dell’onere probatorio in materia di protezione internazionale non impedisce di richiedere un quadro di conoscenza, per evitare decisioni automatiche con aggravio sulla cassa erariale.
Il ricorso è inoltre ritenuto privo di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza, quanto all’asserto di avere prodotto i documenti idonei a soddisfare l’art. 122. Improprio, infine, il richiamo alle norme costituzionali, non denunciabili come direttamente violate dal giudice, in linea con S.U. n. 25573 del 12.11.2020. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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