Inammissibile ricorso che non censura ratio assorbente su difetto prova mediazione (Cass. civ. Sez. III n. 20767 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia fondata su più rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerne autonomamente la statuizione, il ricorso per cassazione che non censuri alcuna di esse è inammissibile per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non attinta. Nel giudizio di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, grava sulla parte che eccepisca l’improcedibilità l’onere di documentare le modalità di svolgimento della procedura e il soggetto che abbia effettivamente partecipato all’incontro. La carenza di tale prova costituisce ragione assorbente e preliminare di rigetto dell’eccezione, talché le censure rivolte alla sola questione del valore sostanziale della procura conferita al difensore non ne inficiano la tenuta. La mediazione realizza la condizione di procedibilità solo se le parti compariscono personalmente, anche tramite rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri.

Il Fatto

Una società, mandataria di un ente previdenziale, quale proprietario di un immobile abitativo concesso in locazione, promuoveva il giudizio di sfratto per finita locazione nei confronti della conduttrice. Il Tribunale di Milano dichiarava cessato il contratto e respingeva le domande riconvenzionali della conduttrice, gravandola delle spese.

La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. La conduttrice ricorreva quindi per cassazione deducendo la violazione delle norme sulla mediazione obbligatoria, per non avere il giudice di merito dichiarato l’improcedibilità del giudizio a fronte della mancata comparizione personale del legale rappresentante della parte istante all’incontro di mediazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, stante la loro connessione, e ne rileva l’inammissibilità. La sentenza impugnata si regge su due distinte e autonome rationes decidendi, entrambe di carattere preliminare, poste a fondamento del rigetto dell’eccezione di improcedibilità.

La prima ratio è racchiusa nel rilievo che la parte appellante aveva omesso di documentare le modalità di svolgimento della procedura dinanzi all’organismo di mediazione, nulla rinvenendosi neppure nel fascicolo d’ufficio, e che erano prive di riscontro le affermazioni circa il soggetto che aveva effettivamente partecipato all’incontro in rappresentanza della società. Si tratta di un difetto di prova dell’eccezione, di per sé idoneo a sostenerne il rigetto.

La seconda ratio attiene invece al valore della procura conferita al difensore, ritenuta di natura non solo processuale ma anche sostanziale, perché comprensiva di ogni più ampia facoltà e potere, con autorizzazione ad avviare o aderire alla procedura e a sottoscrivere l’accordo conciliativo.

Nessuno dei motivi attinge la prima delle due rationes, autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione, essendo le critiche riferite solo alla seconda. La Corte ribadisce che, quando il ricorso non sia rivolto contro una delle autonome ragioni di decisione, l’inammissibilità deriva dall’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, e non da una carenza di interesse.

La Corte aggiunge che la ricorrente non precisa, come sarebbe suo onere per dimostrare la decisività del denunciato error in procedendo, se l’eccezione di improcedibilità fosse stata tempestivamente sollevata entro la prima udienza di primo grado, come prescritto a pena di decadenza dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010. Dal ricorso emerge solo un’assunzione generica sul punto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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