Protocolli di liquidazione non vincolanti e fase istruttoria dovuta al difensore d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 26347 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I protocolli stipulati presso i singoli uffici giudiziari in materia di liquidazione dei compensi agli avvocati, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise, non hanno efficacia vincolante ma solo persuasiva e non possono incidere sulla determinazione legislativa dei minimi dei compensi professionali. La partecipazione del difensore all’interrogatorio di garanzia, reso nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, integra la fase istruttoria o dibattimentale di cui all’art. 12, comma 3, lett. c), D.M. n. 55 del 2014, trattandosi di attività funzionale alla ricerca e alla formazione della prova. Ne segue che il compenso dovuto al difensore d’ufficio deve essere integrato con la relativa voce, senza che rilevi il concreto sforzo probatorio di volta in volta profuso.

Il Fatto

Un avvocato, nominato difensore d’ufficio di un imputato in un procedimento penale, ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il giudice penale aveva liquidato il proprio compenso in € 330,00, oltre accessori, senza riconoscergli alcunché per le spese di recupero del credito professionale. Il professionista chiedeva la rideterminazione del compenso nella misura originariamente richiesta e il rimborso delle spese sostenute.

Il Tribunale di Parma, in parziale accoglimento, ha liquidato l’importo di € 225,00 per il recupero del credito, rigettando invece la domanda di rideterminazione dell’onorario. Il giudice dell’opposizione ha ritenuto congrua la somma liquidata dal giudice penale, facendo applicazione del Protocollo in materia penale vigente presso quel Tribunale, che per i processi per direttissima con convalida dell’arresto e rito abbreviato semplice esclude la fase istruttoria. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 12, comma 3, lett. c), D.M. n. 55/2014, sostenendo che la partecipazione all’udienza in cui si è proceduto all’interrogatorio dell’imputato non può essere ricondotta alla fase introduttiva, ma rientra a pieno titolo nella fase istruttoria o dibattimentale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 2233, comma 2, cod. civ., per la natura praticamente simbolica dell’importo liquidato, lesiva del decoro professionale.

La Corte esamina congiuntamente i motivi, strettamente connessi, e li ritiene fondati. Il Tribunale aveva fondato la decisione su due rationes decidendi. Quanto alla prima, l’esclusione della fase istruttoria in applicazione del Protocollo del 29.10.2018, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui i protocolli, in conformità alla loro natura di autoregolamentazione di prassi condivise tra magistrati, avvocati e funzionari, non hanno efficacia vincolante ma solo persuasiva e non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi dei compensi professionali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20.10.2023, Rv. 669200 – 01).

Quanto alla seconda ratio, fondata sull’assenza di un effettivo sforzo di ricerca e acquisizione dei mezzi di prova, la Corte osserva che il parametro tabellare dell’art. 12, comma 3, lett. c), D.M. n. 55 del 2014 ricomprende, esemplificativamente, le richieste, gli scritti e le partecipazioni relative ad atti e attività istruttorie anche preliminari, rese in udienze pubbliche o in camera di consiglio, funzionali alla ricerca e alla formazione della prova. Ne consegue che la fase istruttoria è ineludibile, tanto più che è stata accertata la partecipazione del difensore all’interrogatorio di garanzia nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, attività funzionale alla ricerca di mezzi di prova.

Il Collegio accoglie dunque il ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. la causa è decisa nel merito, con integrazione del compenso per la fase istruttoria e liquidazione delle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *