Omessa lettura del dispositivo in appello e nullità insanabile della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 25075 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, la lettura del dispositivo al termine dell’udienza di discussione è imposta a pena di nullità insanabile della sentenza, costituendo requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione. Il vizio concerne anche il giudizio di appello. Quando l’omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice di secondo grado e la nullità sia dedotta come motivo di impugnazione, la Corte di cassazione deve limitare la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di appello, senza decidere nel merito. La regola della traslatio tra giudizio di appello e primo grado, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non opera nella specie. La sentenza pronunciata senza la lettura in aula è quindi viziata per nullità e gli altri motivi restano assorbiti.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un contratto di affitto di fondo rustico risalente al 1998, stipulato in forma orale, relativo a un terreno. La proprietaria conveniva in giudizio l’affittuario per conseguire la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con il pagamento dei canoni insoluti e il rilascio del bene. Il convenuto contestava l’esistenza del rapporto e, in subordine, ne eccepiva la cessazione dal 2010, allegando il lungo periodo trascorso senza richieste di pagamento e il possesso del fondo da parte di terzi in forza di contratti documentati.

Il primo giudice rigettava tutte le domande. La Corte d’appello riformava la decisione, riconoscendo provata la persistenza del rapporto anche dopo il 2010 e dichiarando la risoluzione per inadempimento, con condanna al rilascio e al pagamento di canoni insoluti. Avverso la sentenza di appello l’affittuario proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 156, 429 e 437 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale omesso la lettura del dispositivo in udienza. Il ricorrente assume che dal verbale del 20 ottobre 2021 emerga soltanto il riferimento alla decisione “come da separato dispositivo telematico”. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il Collegio verifica innanzitutto l’osservanza degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., rilevando che il verbale è trascritto nel ricorso e ivi localizzato come documento. Il documento attesta che la causa fu decisa con separato dispositivo telematico, confermando che dello stesso non fu data lettura in aula. Il richiamo contenuto nel frontespizio e nel dispositivo della sentenza — secondo cui la Corte avrebbe “pronunciato dando lettura del dispositivo” — non vale a smentire tale dato: l’unico documento telematico recante il dispositivo è la sentenza medesima, sottoscritta il 27 ottobre 2021 e comunicata con biglietto di cancelleria; non risulta nel fascicolo alcun documento firmato digitalmente al 20 ottobre 2021.

La Corte afferma allora il principio, già enunciato in precedenti conformi — Cass. Sez. 2, ord. n. 5197 del 2023, Cass. Sez. 6-2, ord. n. 38521 del 2021, Cass. Sez. 6-3, sent. n. 25305 del 2014, Cass. Sez. Lav., sent. n. 13165 del 2009 — secondo cui la lettura del dispositivo al termine dell’udienza di discussione, nel rito lavoro, è imposta a pena di nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto.

Quanto all’effetto, la Corte precisa che, quando l’omissione ha riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello e la nullità è dedotta come motivo di impugnazione, la pronuncia va limitata alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito. La regola della traslatio tra giudizio di appello e giudizio di primo grado, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., opera esclusivamente nei rapporti tra quei due gradi e non nella specie.

Il ricorso è quindi accolto quanto al primo motivo, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, per la rinnovazione della pronuncia sull’appello nel rispetto della disciplina decisionale violata, e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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