Revocazione in cassazione e estinzione per mancata istanza di decisione (Cass. civ. Sez. III n. 25419 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma primo, n. 4, c.p.c. è inammissibile quando sia stato consumato il potere di impugnare il provvedimento che si assume viziato. Una volta che la parte abbia esercitato il potere di impugnazione, essa esaurisce la facoltà di critica della decisione e non può proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima sia invalida e non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile. La tempestività va valutata con riferimento al termine breve decorrente dalla proposizione della prima impugnazione, che equivale a conoscenza legale del provvedimento. La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. non ha natura decisoria, non è autonoma e non è autonomamente impugnabile; la mancata richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito in revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della corte di appello, sfavorevole alla sua domanda risarcitoria per il sinistro stradale causato da un veicolo a conducente rimasto sconosciuto. La revocazione era fondata sull’asserito errore di fatto consistente nell’aver la Corte ritenuto non riportato nel ricorso il giudizio del consulente tecnico d’ufficio sul nesso causale.
Definita la prima impugnazione con proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. recante prognosi di inammissibilità, il ricorrente non propose istanza di decisione nei termini. Dopo aver revocato il mandato al precedente difensore, propose un secondo ricorso per revocazione, diretto anche contro la medesima proposta. I due ricorsi, già riuniti sotto il medesimo ruolo, vengono esaminati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
Riguardo al primo ricorso, la Corte rileva che, comunicata la proposta di definizione accelerata, il ricorrente non aveva chiesto la decisione della causa nel termine di quaranta giorni previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. Il ricorso deve pertanto intendersi rinunciato e il giudizio estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. La Corte chiarisce che l’estinzione, derivando da un impedimento processuale intervenuto dopo la proposta, non può considerarsi definizione conforme alla proposta stessa.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ne afferma l’inammissibilità per plurime e concorrenti ragioni. Anzitutto il ricorrente aveva già consumato il potere di impugnare l’ordinanza che aveva rigettato il ricorso per cassazione. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’impugnazione deve essere proposta con unico atto: è radicalmente inammissibile il nuovo atto notificato a modifica o integrazione del ricorso originario. Opera il principio di consumazione del potere di impugnazione: la tempestività va valutata in relazione al termine breve decorrente dalla prima impugnazione, non al termine annuale.
Nel caso concreto, il secondo ricorso, notificato oltre il termine breve e oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, è tardivo. Sussiste, inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità: il ricorso è rivolto anche contro la proposta ex art. 380-bis c.p.c. Richiamando le Sezioni Unite, la Corte ribadisce che la proposta non costituisce vincolo o preclusione, è priva di autonomia, non decide anticipatamente e non definisce il procedimento. Essa non è atto autonomamente impugnabile.
La Corte dichiara conseguentemente priva di presupposti l’istanza di trattazione in pubblica udienza. Accertata l’estinzione del primo giudizio, il ricorrente è condannato alle spese di legittimità, ma non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendovi stata pronuncia di rigetto o inammissibilità sul primo ricorso. Quanto al secondo ricorso, dichiarato inammissibile, il contributo unificato ulteriore è dovuto, ferma restando la verifica sull’effettiva debenza di quello iniziale e sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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