Successioni: interessi sul credito restitutorio della de cuius dalla domanda di riduzione (Cass. civ. Sez. II n. 19758 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito restitutorio che la de cuius vanti verso il legittimario beneficiario di una dazione priva di valido titolo giustificativo costituisce posta attiva del relictum e va imputato dal debitore nella successiva divisione conseguente all’esito positivo dell’azione di riduzione. La relativa obbligazione, qualificata alla stregua dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., produce interessi al tasso legale dalla data della domanda e non da quella della dazione, ove non sia provata la malafede dell’accipiens all’atto della ricezione, essendo la buona fede presunta. Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto, il solvens può limitarsi a provare l’inidoneità del titolo ipotizzato dal convenuto, con salvezza del suo onere di dimostrare la diversa causa dell’attribuzione.
Il Fatto
Due figli e la sorella della moglie e madre defunta agiscono in giudizio per la reintegrazione della legittima, previa riduzione delle disposizioni testamentarie ritenute eccedenti la disponibile e lesive delle quote di riserva. Il testamento olografo della de cuius è oggetto di contestazione quanto alle attribuzioni patrimoniali ricevute, nel tempo, da alcuni degli eredi.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiara aperta la successione e determina analiticamente il relictum e il donatum ai fini della riunione fittizia; con la sentenza definitiva accerta la lesione delle quote di legittima e riduce le disposizioni testamentarie. La Corte d’Appello, in accoglimento del gravame proposto dalla convenuta, riforma parzialmente le decisioni di primo grado e ridefinisce la composizione della massa ereditaria, includendovi poste creditorie e beni mobili non reperiti.
I legittimari ricorrono per cassazione con otto motivi, censurando la qualificazione delle dazioni, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il calcolo degli interessi e la regolamentazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro dell’atto di appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 27199/2017 e le Sezioni Unite n. 36481/2022, ribadisce che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83/2012, impongono una chiara individuazione delle questioni contestate, ma non richiedono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. La connessione per subordinazione tra i motivi di gravame consente quindi di ritenere sufficientemente individuati i capi impugnati.
Superata l’eccezione processuale, il Collegio affronta la qualificazione delle somme pervenute agli eredi. Esclusa la configurabilità di una valida donazione, la Corte riporta le dazioni allo schema dell’indebito oggettivo: il trasferimento è privo di giustificazione causale e sorge un obbligo restitutorio gravante sugli accipienti. Richiama sul punto Cass. n. 9052/2010 e Cass. n. 5488/2022. Quanto all’onere probatorio, riafferma che chi agisce in ripetizione può provare la sola inidoneità del titolo ipotizzato, restando a carico del convenuto l’indicazione di una diversa causa dell’attribuzione (Cass. n. 14788/2024; Cass. n. 1170/1999).
Il profilo decisivo attiene agli interessi. La sentenza impugnata li aveva calcolati dalla data della dazione, sino all’apertura della successione. La Corte reputa la soluzione errata: poiché l’obbligazione è retta dall’art. 2033 c.c., la buona fede dell’accipiens va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell’effettiva situazione giuridica, ed è presunta; grava sul solvens dimostrare la malafede al momento della ricezione (Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 12362/2024). In assenza di tale prova, gli interessi decorrono dal giorno della domanda. Il motivo è pertanto accolto e la sentenza cassata sul punto, con rinvio al giudice di secondo grado perché ridetermini il relictum sul solo valore dei crediti alla data dell’apertura della successione.
Quanto ai beni mobili sottratti alla stima peritale, la Corte corregge la motivazione del giudice distrettuale: il principio di vicinanza della prova non deroga all’art. 2697 c.c. e riguarda la possibilità di conoscere il fatto, non di acquisirne la prova (Cass. n. 12910/2022). L’esito è però confermato sul diverso fondamento dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., che consente di trarre argomenti di prova dal contegno processuale della parte che, detenendo i beni, ne abbia impedito la valutazione. Il motivo è quindi rigettato. È rigettata anche la censura sull’inclusione dei gioielli, già oggetto di accertamento non definitivo e non attinto da specifico gravame.
L’ottavo motivo, relativo alle spese, resta assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo, dovendo il giudice del rinvio provvedere a nuova regolamentazione.
Nota della Redazione
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