Assegno di mantenimento del figlio: proporzionalità e attualità delle esigenze (Cass. civ. Sez. I n. 25421 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione dell’assegno di mantenimento del figlio minore, in applicazione del principio di proporzionalità di cui agli artt. 316-bis e 337-ter cod. civ., va commisurata alla situazione esistente al momento della decisione e alle esigenze attuali del figlio, non a proiezioni future fondate sulle potenzialità reddituali dei genitori. Il giudice di merito che non intenda disporre la consulenza tecnica richiesta in tema di genitorialità deve motivare specificamente le ragioni della superfluità, considerati i diritti personalissimi coinvolti. La determinazione dei tempi di frequentazione del genitore non convivente attiene alla qualità della relazione e non alla mera quantità, purché non risulti eccessivamente compressa. Il contributo abitativo, ove realizzato mediante il ricorso al mercato, rientra nel mantenimento ordinario e ricade su entrambi i genitori secondo proporzionalità, con obbligo di esplicitare la misura a carico di ciascuno.
Il Fatto
Due coniugi, separati con sentenza definitiva del Tribunale di Milano, ottenevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio con pronuncia che disciplinava l’affidamento condiviso del figlio minore, collocato prevalentemente presso la madre, con regolamentazione delle visite paterne e assegno di mantenimento a carico del padre comprensivo di contributo abitativo.
Il padre impugnava le statuizioni accessorie. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, ampliava le modalità qualitative delle frequentazioni e, accogliendo l’appello incidentale della madre, elevava l’assegno di mantenimento, compensando le spese di entrambi i gradi. Il padre ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la mancata ammissione della consulenza tecnica sul nucleo familiare. La Corte ha ritenuto la censura infondata, ribadendo che il giudizio sulla necessità della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice del merito. Tuttavia, ha precisato che, quando vengono in rilievo diritti connessi alla genitorialità e i genitori contestino le valutazioni dei servizi sociali, il giudice che non disponga la consulenza deve fornire specifica motivazione sulla sua superfluità.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato, sia pure sinteticamente e per relationem, rilevando l’assenza di comportamenti ostativi materni e di difficoltà del minore: la doglianza non indicava alcun fatto storico decisivo omesso.
Con il secondo motivo si deduceva il contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine ai tempi di visita. La Corte ha ricordato che la determinazione dei tempi di presenza del minore connota il modo concreto in cui la responsabilità genitoriale si esercita e costituisce il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che può comportare una suddivisione non paritaria, purché la frequentazione con il genitore non convivente non sia eccessivamente compressa. La scelta della Corte d’appello era orientata in termini qualitativi e non quantitativi: la censura non coglieva la ratio decidendi.
Il terzo motivo, relativo al contributo abitativo, è stato accolto solo in parte. La Corte ha confermato che, a seguito del divorzio, la prole ha diritto a un mantenimento che garantisca un tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza, ai sensi dell’art. 147 cod. civ., e che l’esigenza abitativa soddisfatta mediante il mercato rientra nel mantenimento ordinario, ricadendo su entrambi i genitori secondo proporzionalità. Tuttavia, la sentenza è stata cassata sulla quantificazione, per non aver chiarito in che misura il costo abitativo gravasse sul genitore obbligato, in presenza di un notevole incremento dell’assegno.
Il quarto motivo è stato accolto. La Corte ha affermato che il criterio di proporzionalità degli artt. 316-bis e 337-ter cod. civ. impone una valutazione comparata dei redditi e delle sostanze di entrambi i genitori, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto e la valenza economica dei compiti di cura. La quantificazione non può fondarsi su proiezioni future indeterminate, in coerenza con il principio rebus sic stantibus e con gli strumenti di modifica dell’art. 337-quinquies cod. civ.. La Corte d’appello non aveva illustrato le concrete ragioni del corposo incremento.
Nota della Redazione
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