Assoluzione penale non vincola il danneggiato attore in sede civile (Cass. civ. Sez. III n. 25627 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste è subordinata, oltre che alla condizione che il danneggiato sia stato posto in grado di partecipare al processo penale, al requisito negativo che egli non abbia già esercitato l’azione risarcitoria in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2, cod. proc. pen. Il combinato disposto dell’art. 652 cod. proc. pen. con l’art. 75 cod. proc. pen. esclude che l’eccezione di giudicato penale sia opponibile al danneggiato che abbia iniziato il giudizio civile prima della sentenza penale di primo grado, senza trasferire l’azione in sede penale. In tale ipotesi il giudizio civile resta autonomo e non è pregiudicato dall’esito assolutorio del processo penale. La mera conoscibilità del processo penale è condizione necessaria, ma non sufficiente, a determinare l’assoggettamento al giudicato penale.

Il Fatto

Nel corso di una gita scolastica presso un campo di volo, la danneggiata subiva gravissime lesioni quando l’elica di un aeromobile, avviato dall’utente del campo nonché socio fondatore dell’associazione organizzatrice, la colpiva. La donna citava in giudizio l’associazione sportiva e il suo presidente, chiedendo il risarcimento dei danni.

Nel processo penale gli imputati venivano assolti perché il fatto non sussiste. La danneggiata, pur messa in condizione di parteciparvi, non si era costituita parte civile. La Corte d’appello, riuniti gli appelli proposti dalla compagnia assicurativa e dall’associazione, ha rigettato la domanda risarcitoria riconoscendo al giudicato penale efficacia preclusiva nel giudizio civile. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’ambito di operatività del giudicato penale nel giudizio civile di danno. I giudici di appello, richiamando un proprio precedente, avevano ritenuto che l’assoluzione per insussistenza del fatto, unita alla mancata costituzione di parte civile da parte della danneggiata, precludesse ogni nuovo accertamento in sede civile.

La ricorrente contesta questa lettura, osservando che il primo comma dell’art. 652 cod. proc. pen. fa salva l’ipotesi in cui il danneggiato abbia esercitato autonomamente l’azione civile. La Corte condivide la censura e ricostruisce il sistema normativo: l’art. 75, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l’azione civile prosegue in sede civile quando non sia stata trasferita nel processo penale o sia stata iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile.

Dal combinato disposto delle due norme si ricava che l’eccezione di giudicato penale è opponibile solo al danneggiato che, posto in grado di partecipare al processo penale, abbia instaurato il giudizio civile dopo la sentenza penale di primo grado, oppure dopo essersi costituito parte civile, oppure ancora al danneggiato rimasto inerte fino alla formazione del giudicato penale. La mera messa in condizione di partecipare è condizione necessaria ma non sufficiente.

La Corte richiama il principio affermato in materia di sospensione del giudizio civile: la sospensione è dovuta solo se l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado, perché solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale. Se invece il giudizio civile è anteriore, non va sospeso e mantiene esito autonomo.

Nel caso concreto il giudizio civile risulta iniziato prima della sentenza penale di primo grado e quindi è al riparo dall’effetto preclusivo. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo, relativo all’omessa pronuncia sulle prove, e del terzo, che presupponeva il rigetto del primo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ritiene fondato il motivo: arbitraria è la distinzione tra la condotta dell’assicurato in quanto socio organizzatore e in quanto pilota, poiché l’accensione del velivolo è compito del pilota e ricade nella copertura assicurativa. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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