Revocazione dell’ordinanza della Cassazione e nozione di errore di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 17329 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è esperibile unicamente per l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste nella erronea percezione dei fatti di causa, desumibile dal solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti, senza indagini ermeneutiche. Non integra errore di fatto l’erronea qualificazione del motivo di ricorso, che al più costituisce errore di diritto, né la pretesa discrasia tra motivazione e risultanze probatorie, né l’interpretazione della normativa regionale. L’errore percettivo, inoltre, deve essere essenziale e decisivo, nel senso che la sua assenza avrebbe condotto a una pronuncia di contenuto diverso.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso, già rubricato a un diverso numero di ruolo generale. Gli intimati non svolgevano difese.
La revocazione si fondava su tre motivi, tutti incentrati sull’asserito errore di fatto in cui la Corte sarebbe incorsa nel qualificare i motivi del ricorso originario e nel valutare fatti e risultanze documentali della vicenda di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamando un consolidato orientamento (Cass. Sez. U. n. 20013 del 2024 e numerose pronunce di sezione). L’errore percettivo deve consistere nella supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti.
L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di cassazione.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude che la qualificazione del motivo originario come proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. anziché del n. 3 integri un errore percettivo: l’ordinanza impugnata aveva correttamente inquadrato la censura come violazione di legge e, comunque, un’erronea qualificazione costituirebbe al più un errore di diritto. La doglianza non intercetta l’ulteriore e autonoma ragione di inammissibilità individuata dalla Corte.
Per il secondo motivo, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata aveva dichiarato inammissibile la censura per difetto di autosufficienza e per la mancanza di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, secondo il noto precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Le deduzioni sulla discrasia tra motivazione e risultanze probatorie sono estranee alla nozione di errore di fatto.
Il terzo motivo è a sua volta inammissibile: la doglianza sulla destinazione catastale e sul nesso temporale tra rinuncia alla DIA, inserimento in graduatoria e perdita di priorità non individua alcun errore percettivo e non si confronta con le ragioni della decisione, mirando piuttosto a un ulteriore grado di giudizio. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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