Autonomia dei periodi d’imposta e competenza dei costi per prestazioni di servizio (Cass. civ. Sez. V n. 439 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo d’imposta. L’amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali, non è tenuta a rettificare anche la corrispondente posta dell’esercizio precedente, né può onerarsi quest’ultima, in caso di accertamento relativo all’insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere alle rettifiche degli anni precedenti. Stante l’autonomia dei periodi d’imposta, non rileva l’eventuale inerzia dell’Ufficio sulla dichiarazione dei periodi precedenti contenente la medesima posta, e il termine decadenziale va valutato con riferimento al periodo cui si riferisce la dichiarazione oggetto di rettifica. I costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, senza rilievo per il momento di emissione della fattura o del pagamento.

Il Fatto

Una società ha impugnato un avviso di accertamento per il 2006, recante maggiori ricavi e recupero di costi ritenuti indeducibili. La CTP di Viterbo ha parzialmente accolto il ricorso, confermando i maggiori ricavi e annullando l’avviso quanto ai costi. La CTR del Lazio ha poi accolto l’appello erariale, ritenendo che la discrasia sul costo del marmo peperino ponesse a carico del contribuente l’onere di provare l’effettività del costo, che la CTP era incorsa in ultrapetizione sulle spese di pubblicità e che i costi per la presenza sugli elenchi telefonici andavano imputati per competenza all’esercizio 2007.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 108 e 109 del d.P.R. n. 917/1986.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte chiarisce che il principio di continuità dei bilanci non preclude all’amministrazione di contestare una posta passiva di un esercizio rideterminando le rimanenze iniziali, senza obbligo di rettificare anche le rimanenze finali dell’esercizio precedente. Richiamando Cass. n. 16691 del 2021 e Cass. n. 14999 del 2020, si afferma che, per l’autonomia dei periodi d’imposta, l’inerzia dell’Ufficio sulla dichiarazione precedente non rileva e il termine decadenziale si valuta con riferimento al periodo cui si riferisce la dichiarazione rettificata.

Il secondo motivo è fondato. La CTR ha riformato la decisione di primo grado per ultrapetizione, ma dal ricorso introduttivo, trascritto per autosufficienza, risultava che anche il rilievo sulla fattura della società pubblicitaria era stato contestato, sia pure de relato. La decisione della CTR si traduce quindi in un’omessa pronuncia su quella domanda. La Corte ricorda che l’interpretazione del contenuto della domanda è riservata al giudice di merito e non è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando il giudice abbia motivato sul punto (Cass. n. 27181 del 2023); nel caso di specie manca però una motivazione che dimostri come la questione sia stata ricompresa tra quelle decise.

Il terzo motivo è parimenti fondato. I costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, a norma dell’art. 109, secondo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986, senza che rilevi il momento di emissione della fattura o del pagamento (Cass. n. 27296 del 2014; Cass. n. 29124 del 2021). Tali costi possono essere imputati all’esercizio in cui ne diviene certa l’esistenza o determinabile l’ammontare solo se ne siano privi nell’esercizio di competenza (Cass. n. 2914 del 2021), evenienza esclusa nel caso concreto.

Poiché la prestazione contrattuale controversa riguardava l’inserimento del nominativo sulle “Pagine Bianche”, perfezionatasi nel dicembre 2006, il costo doveva essere imputato per competenza a quell’esercizio. Le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi sono infatti inderogabili (Cass. n. 18035 del 2021). La Corte accoglie pertanto il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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