Opposizione esecutiva, ricorso tardivo e deposito della sentenza ex art. 281-sexies (Cass. civ. Sez. III n. 25665 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale da parte del giudice ed è, per legge, immediatamente depositata. Da tale momento decorre il termine lungo per l’impugnazione, non rilevando che la cancelleria abbia in seguito comunicato l’avvenuto deposito o assegnato il numero di repertorio. Nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini, sicché il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il semestre. Grava sull’impugnante, che deduca la conoscibilità tardiva della pronuncia, l’onere di provare in modo documentale la tempestività del gravame.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di sé stesso, promuoveva un pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Ascoli Piceno. Nel procedimento intervenivano, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ., tre creditrici del pignorante, mentre il debitore esecutato restava in causa.
Con ordinanza dell’aprile 2021 il giudice dell’esecuzione dichiarava l’improcedibilità della procedura, in forza di un provvedimento collegiale del Tribunale di Fermo, liberando il terzo pignorato. Il creditore procedente proponeva opposizione agli atti esecutivi; il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza depositata il 22 febbraio 2023, rigettava l’opposizione, rilevando il sopravvenuto difetto del titolo esecutivo. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina partitamente i motivi, perché il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. La sentenza di merito risulta depositata — e dunque pubblicata, a mente dell’art. 133 cod. proc. civ. — il 22 febbraio 2023.
Trattandosi di opposizione esecutiva, per la quale non opera la sospensione feriale dei termini, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 22 agosto 2023, secondo il c.d. termine lungo per impugnare. Esso è stato invece notificato solo il 24 agosto 2023, oltre la scadenza.
Il ricorrente sosteneva che, prima del 24 febbraio 2023, la sentenza non fosse visibile né conoscibile. La Corte replica che si tratta pur sempre di una pronuncia emessa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., che per legge si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale da parte del giudice ed è immediatamente depositata. Ciò è inequivocamente avvenuto il 22 febbraio 2023, data in cui le fu assegnato il numero identificativo, circostanza riconosciuta dallo stesso ricorrente in memoria.
Anche applicando l’insegnamento di Cass. n. 10810/2025, richiamata nel testo, il deposito e la pubblicazione coincidono nel momento in cui l’inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo rende la pronuncia conoscibile. Nella specie le date di deposito e pubblicazione coincidono, sicché sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare la tempestività dell’impugnazione con elementi documentali, ciò che non è avvenuto.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate per ciascun gruppo di controricorrenti. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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