Acquisizione sanante: la delibera consiliare è condizione dell’azione (Cass. civ. Sez. I n. 10074 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 conclude il procedimento ablatorio e determina il trasferimento della proprietà, sicché costituisce condizione dell’azione per la determinazione dell’indennizzo: la sua mancanza impedisce l’accoglimento della domanda. Tale provvedimento si identifica con la delibera del consiglio comunale, organo competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 267 del 2000, che ricomprende tra gli “acquisti e alienazioni immobiliari” anche l’acquisto disciplinato dall’art. 42-bis. Il ricorso del privato va pertanto proposto avverso la delibera consiliare, restando irrilevante il successivo provvedimento attuativo del dirigente. Notifica, deposito delle somme e trascrizione sono adempimenti successivi, che non incidono sul perfezionamento della volontà amministrativa.
Il Fatto
Il Comune, dopo l’approvazione di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, aveva occupato senza titolo una porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti, destinandola a opere di urbanizzazione. Esperita la diffida a provvedere, i proprietari ottennero dal TAR Puglia l’accertamento dell’obbligo dell’ente di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante.
Il Comune avviò quindi il procedimento e il consiglio comunale adottò la delibera con cui autorizzava l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’area occupata, liquidando gli indennizzi e riconoscendo i relativi debiti fuori bilancio. I proprietari impugnarono tale delibera davanti alla Corte d’appello di Bari per l’opposizione alla stima.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la delibera consiliare non equivalesse al provvedimento ex art. 42-bis, ma costituisse un atto propedeutico adottato ai sensi dell’art. 194 TUEL, con conseguente difetto della condizione dell’azione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Cassazione muove dal principio, già affermato in materia, secondo cui il decreto di esproprio è condizione dell’azione per la determinazione dell’indennità, dovendosi attendere l’atto che segna il trasferimento coattivo. Il Collegio estende tale regola al provvedimento di acquisizione sanante, che parimenti conclude il procedimento e produce l’effetto traslativo.
Sul piano della competenza, la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui l’adozione del provvedimento spetta al consiglio comunale, essendo riconducibile agli acquisti immobiliari di cui all’art. 42, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 267 del 2000. Un eventuale atto dirigenziale non sarebbe nullo, ma al più illegittimo, non configurandosi difetto assoluto di attribuzione.
Quanto ai requisiti dell’atto, la Corte precisa che sono sufficienti la volontà di disporre l’acquisizione e la liquidazione dell’indennizzo; è la legge a collegare a tali elementi il passaggio di proprietà, sotto condizione sospensiva del pagamento o deposito. Gli ulteriori adempimenti — notifica, deposito, trascrizione — restano fasi esecutive successive, prive di incidenza sul perfezionamento della volontà amministrativa.
Nel caso concreto il Collegio rileva che la delibera consiliare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, contiene gli elementi essenziali dell’acquisizione sanante e non si esaurisce nel riconoscimento di un debito fuori bilancio. Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che applicherà il principio di diritto enunciato e provvederà sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.