Legge Pinto, l’istanza ex art. 281-sexies è rimedio preventivo effettivo (Cass. civ. Sez. II n. 8586 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. costituisce rimedio preventivo rientrante tra quelli previsti dall’art. 1-ter legge n. 89 del 2001, da esperire almeno sei mesi prima della scadenza dei termini di cui all’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001. Tale istanza non è un mero invito ad accelerare, ma propone un modello procedimentale alternativo, teleologicamente funzionale alla contrazione dei tempi processuali, con lettura contestuale del dispositivo e motivazione semplificata. La circostanza che l’effettiva adozione del modello decisorio dipenda dalla valutazione discrezionale del giudice non ne compromette l’effettività, poiché la normativa richiede alla parte soltanto un comportamento collaborativo con il giudicante. Ne consegue che l’omessa proposizione del rimedio rende inammissibile la domanda indennitaria, salva la successiva azione per l’eccessiva durata comunque verificatasi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio civile di opposizione a delibera assembleare, instaurato davanti al Tribunale di Napoli nel 2014 e definito con sentenza del 2021, passata in giudicato. Il Consigliere designato dalla Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che il processo presupposto, alla data del 31.10.2016, non aveva ancora superato il termine di durata ragionevole di tre anni e non era stato assunto in decisione: non trovava quindi applicazione la disciplina transitoria dell’art. 6, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, con conseguente necessità di un’istanza di accelerazione mai formulata.
L’opposizione proposta dall’interessato era stata rigettata dal collegio con decreto n. 1940/2022, che aveva qualificato quale rimedio preventivo l’istanza ex art. 281-sexies cod. proc. civ. Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con due motivi, deducendo la violazione di legge in relazione alle pronunce di incostituzionalità dei rimedi preventivi e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale della effettività del rimedio preventivo consistente nell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale. Il ricorrente aveva sostenuto che, alla luce delle sentenze della Consulta che avevano dichiarato illegittimi alcuni rimedi introdotti dalla legge n. 208 del 2015, anche l’istanza ex art. 281-sexies cod. proc. civ. sarebbe stata priva di reale efficacia acceleratoria, tanto più che il giudice del processo presupposto aveva subordinato la trattazione al numero di ruolo e al carico pendente.
Il Collegio ritiene infondato il motivo. Il richiamo a Corte cost. n. 142/2023 è inconferente, perché quella pronuncia riguarda l’istanza di accelerazione nel giudizio di legittimità e in quello penale. In quei casi il deposito dell’istanza non attiva alcun modello procedimentale alternativo e non incide sui tempi del procedimento. Il giudice delle leggi ha sottolineato la differenza rispetto ai casi scrutinati da Corte cost. n. 107/2023 e Corte cost. n. 121/2020, relativi ai rimedi dei commi 1 e 3 dell’art. 1-ter legge n. 208 del 2015.
Secondo l’art. 1-ter legge n. 89 del 2001, costituisce rimedio preventivo anche la proposizione dell’istanza di decisione ex art. 281-sexies cod. proc. civ. Da qui la correttezza della qualificazione operata dal giudice dell’opposizione. Il modello alternativo consiste nella decisione all’esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, senza scambio di comparse e memorie, deposito nei trenta giorni successivi e motivazione semplificata.
La Corte richiama Corte cost. n. 121/2020, secondo cui la normativa richiede alla parte solo un comportamento collaborativo, restando ammissibile la successiva azione indennitaria per la durata eccessiva comunque verificatasi. E richiama Corte cost. n. 107/2023, che ha escluso il contrasto con l’effettività del rimedio per il fatto che l’utilizzo sia mediato dalla valutazione discrezionale del giudice circa la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria. Proprio tale valutazione rende compatibile con il giusto processo l’onere di manifestazione del sollecito.
Ne deriva che non assume rilievo la dichiarazione del giudice del processo presupposto di non poter trattenere la causa in decisione per il rispetto delle iscrizioni anteriori: la parte interessata avrebbe dovuto comunque manifestare il proprio comportamento collaborativo, spettando al giudice verificare l’utilizzabilità del diverso modello decisorio (Cass. Sez. II n. 16039 del 2024, Rv. 671700-01). Quanto alle pronunce della Corte d’Appello di Napoli richiamate in ricorso, esse si riferiscono a procedimenti con parti diverse e non integrano giudicato esterno. Il secondo motivo è inammissibile per l’ipotesi di doppia conforme, dovendo il ricorrente dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni (Cass. Sez. VI-2 n. 8320 del 2022, Rv. 664432-01). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e senza raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.