Prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6880 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, difetta dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, e non è più assistito da un regime di stabilità reale. Ne consegue che, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro e resta sospeso in costanza dello stesso. La rinuncia agli atti del ricorrente non richiede accettazione della controparte e determina l’inammissibilità dei motivi per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali che, nei contratti collettivi applicati, escludevano dal computo degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato. Aveva così accertato il diritto del lavoratore all’integrale riconoscimento dell’anzianità maturata in tale arco temporale e condannato la società al pagamento dei consequenziali importi, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio ha comunicato rinuncia parziale agli atti ex art. 390 cod. proc. civ., limitatamente ai primi tre motivi attinenti al merito, con richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio rispetto ad essi. Il ricorso è stato poi avviato alla definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. per la manifesta infondatezza del motivo residuo.

La Motivazione della Corte

Rispetto ai primi tre motivi la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Nel giudizio di legittimità la rinuncia non richiede accettazione della controparte, trattandosi di atto unilaterale recettizio produttivo di effetti processuali; essa determina il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Il processo, tuttavia, non poteva essere dichiarato estinto, dovendosi provvedere sul motivo non rinunciato.

Il quarto motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., in combinato con l’art. 18, primo e secondo comma, legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, sostenendosi che la riforma non avesse alterato il concetto di stabilità del rapporto.

Il Collegio ha inteso dare continuità ai principi espressi dalla sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi, tra cui Cass. n. 4321/2023, Cass. n. 4186/2023, Cass. n. 29831/2022, Cass. n. 30957/2022 e Cass. n. 30958/2022. È stato chiarito che, in ragione delle predette riforme, l’individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto, attribuita dal giudice all’esito di un accertamento ex post.

La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che esse non garantiscano necessariamente il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso evidenziano come la stabilità in precedenza assicurata sia venuta meno nella sua integralità. Da ciò consegue che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso. Il motivo è stato quindi rigettato.

La decisione è risultata integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata. La Corte ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, in linea con Cass. Sez. Un. n. 28450/2023, n. 27433/2023 e n. 27195/2023. La società è stata condannata alle spese, alla somma equitativamente determinata in favore della controparte e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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