Rimborso IVA e società non operative: rileva l’attività economica effettiva (Cass. civ. Sez. V n. 25705 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA, la qualificazione di una società come non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo non incide sul presupposto sostanziale del diritto alla detrazione e al rimborso, che va accertato alla stregua della nozione unionale di attività economica. L’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE impone di verificare se il soggetto passivo abbia effettivamente esercitato un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati. Il giudice di merito non può fondare il riconoscimento del rimborso sulla sola sussistenza di uno stallo oggettivo nei lavori, elemento di per sé insufficiente, omettendo di accertare il concreto esercizio dell’attività. La decisione erroneamente motivata in diritto è correggibile ex art. 384 c.p.c. quando il dispositivo sia conforme a diritto.
Il Fatto
Una società in liquidazione presentava, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, istanza di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2019. L’Ufficio, ritenendo la società non operativa nel periodo di riferimento, emetteva provvedimento di diniego.
La società impugnava l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ravvisando una situazione oggettiva di stallo nella realizzazione dei lavori, indipendente dalla volontà della società. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello dell’Amministrazione, confermando la decisione. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva la contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio deduceva la violazione degli artt. 57 e 23 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice d’appello avesse ritenuto tardive eccezioni formulate per la prima volta in secondo grado. La Corte respinge il motivo, ma corregge la motivazione ex art. 384 c.p.c.: i profili indicati non rientravano nel divieto di nuove eccezioni, bensì nel perimetro delle mere difese, sempre deducibili.
Il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso riveste la qualità di attore in senso sostanziale; su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti, mentre le argomentazioni con cui l’Ufficio nega quei fatti costituiscono mere difese, non soggette a preclusione salvo giudicato interno (Cass. n. 36241 del 2022; Cass. n. 18830 del 2020). L’Amministrazione può quindi addurre in appello ulteriori profili a sostegno del diniego (Cass. n. 35042 del 2023).
Le eccezioni ritenute nuove risultano però irrilevanti: le argomentazioni dell’Ufficio, calibrate sull’applicabilità della disciplina sulle società di comodo, sono eccentriche rispetto all’oggetto del giudizio, che attiene all’incidenza della normativa IVA. Esse sono quindi inidonee a influire sull’esito della controversia. La decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma a correzione, quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cass. Sez. Un. n. 28054 del 2008).
Il secondo motivo è accolto. La Corte richiama la giurisprudenza unionale: l’attività economica è nozione oggettiva, considerata di per sé, indipendentemente da scopi o risultati. Rileva che si eserciti effettivamente un’attività economica e si sfrutti un bene per ricavarne introiti stabili. Il diritto alla detrazione richiede che il bene o servizio acquisito sia necessario all’organizzazione dell’impresa, con mancato utilizzo determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
Il diritto alla detrazione viene meno quando si interrompe la relazione stretta e diretta tra IVA a monte e realizzazione di operazioni imponibili, perché il soggetto passivo non ha più alcuna intenzione di utilizzare i beni ai fini di operazioni soggette ad imposta. La messa in liquidazione e la rinuncia all’attività non incidono sull’obbligo di rettificare le detrazioni. Nel caso concreto, la CTR ha trascurato di verificare l’esistenza di attività economica, valorizzando elementi ontologicamente insufficienti, quale lo stallo oggettivo nei lavori.
Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo e rigettato sul primo. La sentenza è cassata con rinvio, per nuovo esame e regolazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in diversa composizione.
Nota della Redazione
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