Interventore volontario e preclusioni istruttorie: divieto di nuove produzioni documentali (Cass. civ. Sez. III n. 30742 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo interveniente volontario, che accetta il processo nello stato in cui si trova, può proporre domande nuove e autonome rispetto a quelle delle parti originarie, ma non può produrre nuovi mezzi di prova dopo lo spirare dei termini preclusivi fissati dall’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. nel testo ratione temporis applicabile. Il limite riguarda il piano istruttorio, non quello assertivo, e la sua ratio risiede nell’esigenza di preservare l’equilibrio processuale e il contraddittorio, evitando che la decisione si fondi su prove che le parti originarie non abbiano potuto contrastare. La violazione del regime delle preclusioni è rilevabile d’ufficio, anche in grado d’appello, non trovando applicazione l’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società promuove davanti al Tribunale un’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. per dichiarare inefficace un atto di trasferimento immobiliare stipulato tra i titolari di un credito e un terzo. Nel giudizio interviene una banca, che assume di essere creditrice dei garanti sulla base di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, chiedendo l’accoglimento della medesima domanda.
Il Tribunale accoglie la domanda attorea e l’intervento. La Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma, rigetta la domanda revocatoria della banca: la produzione documentale è tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e il deposito della sentenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo, avvenuto solo con la comparsa conclusionale, è inammissibile. Resta così esclusa la prova del credito. La banca, con la cessionaria, ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni. La prima riguarda la posizione dell’interventore volontario rispetto alle preclusioni istruttorie. La seconda concerne il regime di rilevabilità delle violazioni delle preclusioni e i requisiti di ammissibilità dei motivi.
Sul primo punto il principio è netto: il limite del terzo interveniente opera esclusivamente sul piano istruttorio e non su quello assertivo. Al terzo è consentito proporre domande nuove e autonome, ma non produrre nuovi mezzi di prova una volta spirati i termini fissati dall’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. La Corte richiama un orientamento consolidato, citando Sez. III n. 40 del 2025, Sez. I n. 31665 del 2024, Sez. II n. 21835 del 2024, n. 12463 del 2023, Sez. III n. 25618 del 2023, Sez. I n. 31939 del 2019 e n. 20882 del 2018. La declaratoria di tardività della corte territoriale è quindi conforme al principio: la ratio è evitare che il processo si decida su fonti di prova non adeguatamente contrastate. Il motivo è inammissibile.
Sul secondo punto la Corte ricorda che la violazione del regime delle preclusioni ex art. 183 cod. proc. civ. può essere rilevata d’ufficio, anche in appello, senza che trovi applicazione l’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., che limita il potere di rilievo alle nullità derivanti dal comportamento delle parti. Il motivo è però inammissibile per difetto dei requisiti dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non essendo la sentenza trascritta in modo da consentirne la valutazione di decisività, e per aver dedotto come violazione di legge un error in procedendo, che deve essere prospettato come nullità della sentenza.
Il terzo motivo è inammissibile per le medesime ragioni di autosufficienza: la documentazione del concordato preventivo non è allegata né trascritta. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo se si alleghi l’erronea attribuzione dell’onere probatorio, mentre la valutazione di attendibilità e rilevanza delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ex art. 116 cod. proc. civ., non censurabili come violazione di legge.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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