Sanzione per omesso versamento condoni non subordinata all’intimazione dell’agente (Cass. civ. Sez. V n. 25706 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le due disposizioni di cui all’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011, disciplinano comportamenti autonomi, entrambi da porre in essere entro l’identico termine del 31 dicembre 2011. L’obbligo del contribuente di versare le somme dichiarate e non pagate non è subordinato all’avvio, da parte dell’agente della riscossione, dell’azione coattiva né all’invio dell’intimazione di pagamento. Ne consegue che la sanzione del 50 per cento prevista dal comma 5-ter si applica anche quando gli enti di riscossione non abbiano attivato la procedura di recupero nel medesimo termine.

Il Fatto

Con atto di contestazione notificato il 3 ottobre 2016, la Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate irrogava alla contribuente la sanzione amministrativa pecuniaria di 16.601,42 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 138 del 2011. La società aveva omesso il pagamento delle somme dovute per l’adesione ai condoni di cui alla L. n. 289 del 2002 entro il termine del 31 dicembre 2011.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che annullava la sanzione. La pronuncia veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 8109/19 del 30 ottobre 2019: i giudici di appello ritenevano necessaria, ai fini della legittima irrogazione, la preventiva intimazione di pagamento e ravvisavano la decadenza dell’Amministrazione finanziaria e la prescrizione della sanzione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude che la trattazione camerale sia preclusa dalla precedente ordinanza interlocutoria n. 26426/2021 del 29 settembre 2021, con cui la soppressa Sesta Sezione civile aveva rimesso la causa alla pubblica udienza. Non esiste un dato positivo che attribuisca forza vincolante alla prima valutazione della sezione filtro sulla non ricorrenza delle condizioni dell’art. 380-bis c.p.c., tale da impedire una diversa successiva valutazione (cfr. Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 34033/2023, Cass. n. 29071/2024).

Nel merito, l’unico motivo — formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. — denuncia la violazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 138 del 2011. La censura è fondata.

Ricostruita la cornice normativa, la Corte richiama la propria ordinanza n. 18802/2025, della quale condivide le argomentazioni e alla quale intende dare continuità. Il comma 5-bis fissa all’agente della riscossione il termine ultimo del 31 dicembre 2011 per avviare ogni azione coattiva di recupero, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare. Il comma 5-ter opera invece sul versante del contribuente, comminando una sanzione ulteriore rispetto a quelle della L. n. 289 del 2002 a carico di chi non abbia pagato entro il medesimo termine.

Il comma 5-bis impone due comportamenti distinti: all’agente della riscossione l’avvio dell’azione e al contribuente la corresponsione di quanto dovuto. Non prevede che l’obbligo del contribuente sia subordinato all’iniziativa dell’agente. Poiché entrambi gli adempimenti sono fissati alla stessa scadenza, è impossibile ipotizzare che l’obbligo di pagamento sorga solo dopo l’attivazione dell’agente. La norma sul trattamento sanzionatorio, del resto, si colloca su un piano diverso rispetto all’azione di recupero.

Ne deriva che la decisione impugnata è affetta dall’error in iudicando denunciato. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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