Notifica dell’appello alla PEC errata è nulla anche se estratta da INI-PEC (Cass. civ. Sez. I n. 25708 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, tramite questo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). Solo tale indirizzo è qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l’effettiva difesa. È pertanto nulla la notificazione di un atto giudiziario a un indirizzo PEC riferibile alla parte o al difensore ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, restando irrilevante che l’indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Ne consegue la nullità della sentenza d’appello emessa nei confronti della parte non correttamente evocata in giudizio.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda con cui un correntista ha chiesto il risarcimento del danno subito per operazioni bancarie non autorizzate, effettuate da terzi a seguito della clonazione della carta di credito. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello, in riforma, ha condannato la banca al pagamento di una somma, oltre interessi e spese, e ha condannato la società emittente la carta — chiamata in garanzia — a manlevare la banca, quale soggetto tenuto a controllare le singole operazioni di pagamento.
Avverso la sentenza d’appello la società emittente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La questione decisiva non attiene al merito del rapporto, ma alla regolarità della notificazione dell’atto di appello: la ricorrente sostiene di aver conosciuto la sentenza solo dalla comunicazione del difensore della banca, perché l’atto di appello, che si assumeva notificato, non le era stato in realtà notificato per un errore nell’indirizzo PEC del difensore.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. Dalla relata di notifica emerge che l’appellante aveva notificato l’atto di appello a un indirizzo di posta elettronica certificata che si assumeva estratto dall’INI-PEC. La Corte rileva però che quell’indirizzo non corrisponde a quello registrato nel medesimo portale, né a quello risultante dal ReGIndE e dall’Albo dell’Ordine degli Avvocati, né infine a quello già comparso negli atti del giudizio di primo grado.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018) secondo cui, dopo l’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, perché solo questo è qualificato ai fini processuali.
In continuità è richiamato il principio già affermato con Cass. n. 3709 del 2019: la notificazione a un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE è nulla, restando del tutto irrilevante che l’indirizzo risulti dall’INI-PEC.
L’errata indicazione ha dunque comportato la nullità della notifica dell’atto di appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata, emessa nei confronti della società senza che fosse stata verificata la corretta instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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