Esenzione IMU prima casa con residenze familiari in Comuni diversi (Cass. civ. Sez. V n. 17278 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e modificato, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta, pertanto, al possessore dell’immobile nel quale dimori abitualmente e risieda anagraficamente, anche se il coniuge abbia stabilito la residenza anagrafica in un Comune diverso. La caducazione della norma nella parte in cui estendeva la nozione al nucleo familiare elimina la discriminazione tra coniugi e soggetti non uniti in matrimonio o unione civile.
Il Fatto
Un Comune ha notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012, contestando l’esenzione goduta per l’abitazione principale. La contestazione si fondava sul rilievo che i coniugi non avevano entrambi la residenza anagrafica nell’immobile agevolato, poiché la moglie dimorava in altro Comune.
Il contribuente ha impugnato l’atto. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dal contribuente con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso con cui il Comune deduceva la violazione dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, degli art. 14 delle preleggi, dell’art. 23 Cost. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo l’insussistenza del diritto all’esenzione per difetto della doppia residenza dei coniugi nell’immobile agevolato.
Il Collegio ha osservato che il Comune ricorrente non aveva considerato, perché successiva, la decisione della Corte costituzionale n. 209 del 2022, intervenuta proprio in materia. Con quella pronuncia il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui richiedeva che il possessore e il suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente nell’immobile, anziché riferire la definizione di abitazione principale al solo possessore.
Secondo la Corte, la norma censurata contrastava con il principio di eguaglianza, determinando una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi. Prima della costituzione del nucleo familiare, infatti, ciascun possessore che risieda e dimori nell’immobile può fruire dell’esenzione, mentre il matrimonio preclude tale possibilità ai coniugi con residenze in Comuni diversi. Il Collegio ha escluso che potesse invocarsi una giustificazione in termini antielusivi, disponendo i Comuni di strumenti di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.
La Corte ha quindi confermato che, caducata la norma nella parte relativa al nucleo familiare, il beneficio spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile, anche se il coniuge abbia residenza in altro Comune, richiamando la Sez. V n. 32339 del 03.11.2022. Ha pertanto rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese in ragione dell’incertezza chiarita solo dall’intervento del Giudice delle leggi, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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