Progressioni economiche orizzontali: illegittima l’esclusione per mancata permanenza in servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5191 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale, sulla base della disciplina collettiva, assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità (funzione corrispettiva), riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti (funzione premiale) e promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante). Il rilievo assorbente attribuito alla sola finalità incentivante, da cui la Corte territoriale faceva derivare la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra il limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale, viceversa presupposte dalla prevista decorrenza retroattiva della progressione al 1° gennaio dell’anno cui la progressione stessa si riferisce. È pertanto illegittima l’esclusione dalla graduatoria fondata esclusivamente sul carattere incentivante delle progressioni.
Il Fatto
Alcuni dipendenti già appartenenti all’Agenzia del Territorio proponevano separati ricorsi, poi riuniti, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e dei controinteressati inseriti in loro sostituzione nelle graduatorie. Domandavano la declaratoria di illegittimità e l’annullamento o la disapplicazione della determina del 15.4.2013 del Direttore Centrale del Personale, con cui erano state riformulate le graduatorie delle procedure selettive per gli sviluppi economici del personale delle aree funzionali I, II e III, con espunzione degli istanti.
Il Tribunale di Firenze accoglieva le domande. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 26 luglio 2021, in riforma, le rigettava, ritenendo — in ragione del carattere incentivante delle progressioni c.d. orizzontali — legittima l’esclusione per difetto del requisito della presenza in servizio all’atto dell’approvazione della graduatoria. Due soli istanti ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 82 e 83 CCNL comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, nonché vizio di omesso esame di un fatto decisivo — sono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono ritenuti meritevoli di accoglimento.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 26934/2022 e Cass. n. 818/2023), secondo cui i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti. La funzione corrispettiva compensa la flessibilità; quella premiale riconosce il diverso grado di abilità acquisito; quella incentivante promuove miglioramenti dell’efficienza dei servizi.
Su questa base il rilievo assorbente attribuito dalla Corte territoriale alla sola finalità incentivante risulta eccedente: da essa non può farsi derivare la necessità della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria. L’argomento decisivo è che tale lettura oblitera le finalità corrispettiva e premiale, che la disciplina collettiva presuppone attraverso la prevista decorrenza retroattiva della progressione al 1° gennaio dell’anno cui la progressione, programmata con cadenza annuale, si riferisce.
Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità disponendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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